Finanza

Fondo perduto perequativo, pronto il codice tributo per la compensazione

Istituito con la risoluzione 73/E è il 6957. Previste anche le codifiche per la restituzione spontanea

di Giuseppe Latour

Arrivano i codici tributo per la compensazione del contributo a fondo perduto perequativo. La novità è contenuta nella risoluzione 73/E dell’agenzia delle Entrate. Il contributo in questione è quello dell’articolo 1, comma 16, del decreto legge n. 73/2021 che prevede «il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato».

Lo stesso decreto prevede che, a scelta irrevocabile del contribuente, «il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione».

Il codice è il “6957” denominato «Contributo a fondo perduto perequativo – credito
d’imposta da utilizzare in compensazione - articolo 1, comma 16, Dl n. 73 del 2021».
In sede di compilazione del modello F24, questo codice tributo è esposto nella
sezione “ERARIO”, esclusivamente in corrispondenza della colonna «importi a credito
compensati».

«Il campo “anno di riferimento” - spiega il provvedimento dell’Agenzia - è valorizzato con l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”. L’ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’agenzia delle Entrate, al link “Crediti Iva / Agevolazioni utilizzabili”».

Nel caso in cui l’ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Allo stesso tempo, vengono istituiti i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, «nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni». Si tratta:

del codice “8134” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - CAPITALE”;

del codice “8135” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - INTERESSI”;

del codice “8136” denominato “Contributo a fondo perduto perequativo – Restituzione spontanea - SANZIONE”.


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