Controlli e liti

Cumulo giuridico, recidiva da applicare se il giudice ha accertato la precedente sanzione

Il comportamento reiterato non fa rientrare nel cumulo giuridico le violazioni successive

di Dario Deotto

Un altro dei “nodi” del cumulo giuridico è quello relativo ai rapporti con la recidiva. Ultimamente gli uffici, in più occasioni, hanno irrogato le sanzioni applicando prima la recidiva e poi il cumulo giuridico.
L’articolo 7 del Dlgs 472/1997 prevede che la sanzione sia aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole, non risolta tramite il ravvedimento operoso, la definizione a un terzo delle sanzioni (articoli 16 e 17 del decreto), l’accertamento con adesione e ora anche tramite la conciliazione giudiziale e la mediazione tributaria. In sostanza, gli uffici, in presenza di plurime violazioni, applicano prima l’aumento della recidiva e poi il cumulo giuridico, giungendo a sanzioni davvero molto rilevanti. Ma è davvero corretto così?

Il rapporto con la recidiva

Nella circolare 180/1998 è stato affermato che l’istituto della recidiva risulta compatibile con la continuazione di cui all’articolo 12 del Dlgs 472/97. Nel commento all’articolo 7 del decreto si afferma l’applicabilità della recidiva alla “seconda violazione”: il che confermerebbe la possibilità di applicare prima l’aumento della recidiva e poi quelli del cumulo giuridico.Va segnalato che ultimamente la Corte di cassazione (ex multis, 11831/2020) ha ritenuto applicabile la recidiva solo dopo che la prima violazione risulta definitivamente accertata dal giudice tributario, o in seguito alla definitività della sanzione per mancata impugnazione. Si tratta di conclusioni che, se anche in un certo senso risultano favorevoli al contribuente, non soddisfano del tutto. Il fatto è che quella “definitivamente accertata” dal giudice – quando si è in presenza di plurime violazioni – è comunque una sanzione unica, per effetto del principio del cumulo giuridico. E il cumulo giuridico prevede il fondamentale principio dell’interruzione a seguito della «constatazione della violazione» (articolo 12, comma 6, del Dlgs 472/97).

La norma stabilisce che l’unificazione delle sanzioni opera fino alla constatazione della violazione, cioè fino al momento in cui il trasgressore sia venuto a conoscenza di avere compiuto le violazioni. In sostanza, il contribuente viene edotto delle contestazioni rivolte a suo carico e perciò l’eventuale reiterazione del comportamento non può portare a fare rientrare le violazioni successive nel conteggio della sanzione unica riferita alla prima constatazione (anche di violazioni plurime). Sicché, nell’ottica del principio di unicità della penalità ex articolo 12 del Dlgs 472/97 (che contempla il fondamentale elemento dell’interruzione), si è dell’avviso che la recidiva debba essere applicata solo dopo una precedente constatazione anche di plurime violazioni.

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