Adempimenti

Niente quadro SK del 770 per i dividendi ai fondi Ue

La Faq dell’Agenzia esclude l’indicazione per gli utili da società italiane. Recepiti gli effetti dell’esenzione dal 1° gennaio 2021

di Marco Piazza

I dividendi corrisposti da società italiane ai fondi comuni d’investimento istituiti negli stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo non devono essere indicati nel quadro SK del modello 770. Lo precisa una Faq pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate nella sezione dedicati al modello 770/2022.

Ricordiamo che in base all’articolo 27, comma 3, ultimo periodo, del Dpr 600/73 vigente dal 1° gennaio 2021 l’esenzione fiscale già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da Oicr residenti in Italia, è applicabile anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a Oicr cosiddetti “armonizzati” alla direttiva 2009/65/CE e a quelli non armonizzati, ma che siano istituiti in Stati Ue o See e il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito in base alla direttiva 2011/61/Ue. Come confermato dalla risposta 327 del 2021 l’esenzione opera anche nei confronti degli Oicr che, nello Stato in cui sono istituiti, non sono soggetti passivi d’imposta.

Le istruzioni al quadro SK del modello 770 esigono che nel quadro siano in ogni caso indicati gli utili corrisposti a non residenti (assoggettati a ritenuta d’imposta del 26%, o nelle misure ridotte previsti dall’articolo 27, comma 3-ter, dalle convenzioni contro le doppie imposizioni o esenti pere effetti dell’articolo 27-bis del Dpr 600/73 («madri e figlie»).

Nessun cenno è fatto alla nuova fattispecie di esenzione prevista per gli utili corrisposti a fondi Ue o See. Non era quindi chiaro se dovessero essere indicati nel quadro SK del modello 770 e, in caso di risposta affermativa, quali dati, dovessero essere forniti con riferimento all’identificazione del percipiente dato che spesso il fondo estero non ha una propria soggettività fiscale.

Opportunamente l’Agenzia ha quindi chiarito che in relazione a questa fattispecie i sostituti d’imposta e gli intermediari tenuti alla presentazione del modello 770/2022 non indicare gli utili nel quadro SK.

Con l’occasione si ricordano alcune importanti indicazioni contente nella circolare di Assogestioni 26/21/C del 12 marzo 2021. In particolare:

• l’esenzione si applica anche ai dividendi corrisposti ad Oicr Ue o See «immobiliari»;

• in base all’articolo 1, comma 633 della legge 178 del 2020, l’esenzione si estende alle plusvalenze relazione dagli Oicr citati, anche se relative a partecipazioni qualificate;

• in merito alle modalità di attestazione dello status di Oicvm Ue o See o dello status di Fia Ue e See e, per questi ultimi, anche del requisito della vigilanza in capo al gestore, dovrebbe essere sufficiente un’autocertificazione del gestore del fondo.

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