Controlli e liti

Liti fiscali, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per la riscossione

La Cgt Venezia afferma l’impossibilità di esaminare la documentazione relativa al concessionario

di Filippo Cannizzaro

Nel processo tributario, il funzionario dell’amministrazione finanziaria non può intervenire per conto del concessionario, siccome privo del potere di rappresentare in giudizio un diverso ente, quale appunto è l’agenzia Entrate – Riscossione (Ader). Ne consegue l’impossibilità di esaminare la documentazione inerente il medesimo concessionario. Così la sentenza 69/1/2023 della Cgt Venezia (presidente Stivanello Gussoni, relatore Provvidenza).

La vicenda

Il concessionario notifica a una Srl intimazione di pagamento per oltre 719mila euro, fondata su diverse cartelle di pagamento inerenti tributi erariali.

Il contribuente si oppone con ricorso notificato contro l’ente creditore. Tra le altre eccezioni sollevate, contesta la nullità dell’atto per omessa rituale notifica delle cartelle richiamate nell’atto impugnato.

L’agenzia fiscale si costituisce in giudizio tramite proprio funzionario delegato e nello stesso atto di controdeduzioni evidenzia:

• il difetto di legittimazione passiva dell’ente agenzia Entrate;

• di sottoscrivere l’atto di controdeduzioni anche per conto dell’ente agenzia-Entrate Riscossione; pertanto deposita la documentazione inerente le notifiche delle cartelle sottese all’intimazione.

Chiede pertanto la reiezione del ricorso.

Il contribuente replica con memoria:

• per quel che concerne l’agenzia fiscale, rileva la mancanza della procura del funzionario dell’agenzia delle entrate, quindi il difetto di delega;

• per quel che concerne il concessionario, rileva l’inammissibilità della costituzione in giudizio per difetto dello jus postulandi; il funzionario dell’agenzia delle Entrate non può sottoscrivere l’atto per conto dell’agente della riscossione, poiché privo del relativo potere di rappresentanza e assistenza tecnica.

La decisione

Il collegio ritiene fondate le eccezioni processuali del contribuente mosse con le memorie e accoglie il ricorso sulla scorta della seguente argomentazione.

Il funzionario dell’agenzia delle Entrate, sottoscrittore dell’atto, non può rappresentare un ente diverso, ossia l’agenzia delle Entrate-Riscossione. Conseguentemente, la documentazione inerente la notifica delle cartelle non può essere esaminata.

In più, a fronte di specifica contestazione, non è stata depositata in giudizio nemmeno la delega a sottoscrivere l’atto di controdeduzioni dell’agenzia fiscale.

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