Adempimenti

L’intesa intergovernativa non evita l’Ivie e l’Ivafe allo straniero trasferito

La risposta a interpello 93/2022 delle Entrate precisa che il quadro RW va compilato solo per la liquidazione delle imposte su immobili e attività finanziarie detenuti oltreconfine

di Antonio Longo

Il personale intergovernativo trasferitosi in Italia non deve assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale ma deve pagare l’Ivie e l’Ivafe sulle attività patrimoniali detenute oltre confine. È la sintesi dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 93/2022.

Nel novembre del 2019 l’istante, cittadino tedesco, si era trasferito in Italia insieme alla famiglia per intraprendere un’attività lavorativa presso un Centro intergovernativo indipendente. L’accordo intergovernativo relativo all’istituzione del centro (non è dato sapere quale) prevede specifici privilegi e immunità per il personale dipendente ed è stato ratificato dall’Italia. L’istante e il coniuge detengono all’estero immobili, conti correnti, conti di risparmio e polizze assicurative sulla vita. Gli aspetti su cui l’agenzia delle Entrate è stata chiamata ad esprimersi riguardano gli eventuali obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi) e di versamento dell’Ivie e dell’Ivafe in relazione ai beni detenuti all’estero. La soluzione interpretativa proposta dall’istante andava nel senso di escludere tali obblighi per i membri del Centro che non siano cittadini italiani e residenti in Italia in ragione del particolare status fiscale loro attribuito dalla disciplina intergovernativa. L’agenzia delle Entrate valorizza le disposizioni speciali dell’accordo, che prevedono l’esenzione da qualsiasi forma di imposizione diretta in Italia per gli stipendi e gli altri emolumenti corrisposti ai membri del personale del Centro e per tutti i redditi di fonte estera percepiti dai funzionari che non siano cittadini italiani e «permanent residents» nel nostro Paese (per tali intendendosi quei soggetti che, immediatamente prima di assumere l’incarico, erano già residenti in Italia). Su queste basi, le Entrate concludono che anche gli obblighi di monitoraggio fiscale in virtù del Dl 167/1990 rientrano nel perimetro del regime di esenzione previsto dall’accordo. La compilazione del quadro RW, infatti, riguarda gli investimenti all’estero ovvero le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, caratteristica che non sussiste nel caso di specie in quanto, per effetto dell’accordo, gli asset esteri non generano redditi tassati nel nostro Paese. Diverso è il ragionamento riguardante l’Ivie e l’Ivafe. Si tratta di imposte patrimoniali (e non di imposte dirette) che, in quanto tali, non sono comprese tra le imposte cui si applicano i privilegi fiscali concessi dalla normativa sovranazionale.

L’istante dovrà compilare il quadro RW ma al solo fine di assolvere agli adempimenti connessi al pagamento di queste due imposte. Inoltre, avendo spostato la propria dimora abituale e la sede dei propri affari e interessi in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, dovrà considerarsi fiscalmente residente già a partire dal 2020, con la conseguenza che tutti i redditi non assoggettati alla disciplina di favore saranno tassati in via ordinaria.

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