Contabilità

Extraprofitti, nuovo contributo da contabilizzare nel 2023

La sovraimposta relativa a quest’anno si calcola sull’Ires 2022. Di competenza del 2022, invece, la vecchia misura introdotta con il Dl Ucraina

Il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 a carico dei soggetti del settore energetico e petrolifero impone alcune riflessioni sull’onere che le imprese appostano nel bilancio 2022.

Ricordiamo che il primo contributo, basato sul meccanismo Iva delle Lipe (liquidazioni periodiche) era stato introdotto con il Dl Ucraina. Successivamente, in sede di approvazione del disegno di legge di Bilancio, è stato introdotto un nuovo contributo, relativo al 2023, la cui base di calcolo è individuata nell’Ires relativa al 2022. Sempre nello stesso iter sono state apportate alcune modifiche al meccanismo del vecchio contributo basato sull’Iva. Motivazioni di ordine logico e di buon senso porterebbero a concludere che si tratti di un onere da contabilizzarsi per il 2022 in relazione al vecchio contributo e per il 2023 per il nuovo contributo. Ma vediamo in dettaglio le implicazioni.

Il nuovo contributo è stato introdotto quale «misura nazionale equivalente» del contributo temporaneo istituito ai sensi del regolamento Ue 2022/1854 a carico dei soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori.

Occorre, dunque, comprendere questo nuovo contributo che competenza abbia, se debba essere contabilizzato nei bilanci relativi al 2022 o si tratti di un onere di competenza del 2023. In altri Paesi, l’omologa disposizione è stata recepita nel 2023 e questo porterebbe alla conclusione (per quei Paesi) che la competenza debba essere relativa al 2023.

In Italia così non è stato in quanto la legge di Bilancio è stata approvata entro la data spartiacque del 31 dicembre. Ma non poteva che essere così in quanto un’approvazione successiva della legge di Bilancio avrebbe comportato una tematica di esercizio provvisorio con notevoli aggravi per le finanze dello Stato.

D’altro canto il comma 115 della legge 197/22 afferma: «è istituito per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo» e quindi colloca temporalmente il contributo nell’ambito del 2023, come del resto dovrebbe essere in quanto introdotto dalla legge di Bilancio per quest’anno. Il fatto poi che le modalità di calcolo del contributo (comma 116) siano tarate sul reddito del 2022 non dovrebbe determinare una differente competenza contabile, perché si tratta soltanto della sua determinazione, con un versamento previsto per il 30 giugno 2023 (comma 117).

Peraltro, non è nemmeno una questione di tipo fiscale in quanto il contributo è indeducibile ai fini Ires e Irap (comma 118), essendo una sovraimposta sul reddito Ires. Per inciso è comunque indeducibile anche il vecchio contributo tarato sull’Iva.

In ogni caso, la legge di Bilancio interviene anche sul vecchio contributo, in quanto i commi 120 e 121 apportano alcune modifiche in relazione a quest’ultimo per superare alcune criticità (ma non tutte) che lo stesso aveva generato. Da questo punto di vista sembrerebbe che la competenza del vecchio contributo sia quella dei bilanci 2022, mentre il nuovo contributo dovrebbe insistere sulla gestione 2023. Non c’è dubbio, infatti, che caricare lo stesso esercizio 2022 tanto del vecchio contributo quanto del nuovo si rivela un appesantimento notevole e per di più ingiustificato se il nuovo contributo è, per legge, relativo al 2023.

Queste considerazioni di ordine civilistico sembrano in qualche modo supportate anche dalla lettura che le Entrate danno del contributo nella circolare 4/E del 23 febbraio, che in realtà si prefigge di chiarire gli aspetti fiscali di determinazione del nuovo contributo e le modifiche apportate a quello vecchio. Ma nel riportare la genesi del nuovo contributo, le norme della legge di bilancio e lo stesso regolamento Ue 2022/1854 sembra che anche la lettura dell’Agenzia sia quella di un contributo riguardante il 2023.

Se questa appare dunque la lettura del dato normativo, complesso e figlio di una genesi e di uno sviluppo purtroppo non del tutto lineari, allora anche contabilmente si dovrebbe poter concludere che il contributo straordinario di cui all’articolo 37 del Dl Ucraina sia di competenza 2022, mentre il nuovo contributo introdotto con la legge di Bilancio e tarato sull’Ires debba considerarsi di competenza del 2023.

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