Controlli e liti

Estratti di ruolo, nella lite pendente la prova del pregiudizio salva il ricorso

Le Sezioni Unite chiariscono i limiti della stretta previstadall’articolo 3-bis del Dl 146. La dimostrazione può essere fornita anche durante il processo

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Non sono inammissibili i ricorsi pendenti avverso l’estratto di ruolo, ma alla luce della nuova norma i contribuenti dovranno dimostrare il pregiudizio sussistente al momento della proposizione dell’impugnazione. A fornire questo principio sono le Sezioni Unite con la sentenza 26283/2022 depositata il 6 settembre.

La vicenda trae origine dal ricorso contro alcuni estratti di ruolo riportanti cartelle mai notificate. I giudici di merito confermavano, l’impugnabilità degli atti e l’agente della riscossione ricorreva in Cassazione.

La Suprema corte rinviava la decisione all’alto consesso sia alla luce dei principi precedentemente affermati dalle Sezioni Unite (sentenza 19704/2015), sia rispetto alla decorrenza della nuova norma: l’articolo 3-bis del Dl 146/2021 (decreto collegato alla manovra 2022). In particolare, con tale disposizione è stato previsto che:

- l’estratto di ruolo non è impugnabile;

- il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata possono essere direttamente impugnati in tre casi:

1) pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,

2) blocco di pagamenti da parte della Pa;

3) perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.

In tutte le altre ipotesi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva.

La norma non ha, però, una specifica decorrenza, con la conseguenza che poteva essere retroattiva, ove ritenuta di natura interpretativa o processuale, ovvero decorrente dall’entrata in vigore se considerata sostanziale.

Le Sezioni Unite con la sentenza 26283/2022 hanno innanzitutto richiamato i principi affermati nella pregressa decisione, in base alla quale è impugnabile l’estratto di ruolo (sentenza 19704/2015).

Nella circostanza, secondo l’alto consesso, in caso di mancata conoscenza delle cartelle di pagamento, per vizi della notifica, potevano essere impugnati gli estratti di ruolo. Ciò in quanto una lettura costituzionalmente orientata, imponeva che la tutela giurisdizionale non potesse essere compressa, ritardata, resa più difficile o gravosa.

La sentenza 26283/2022 ritiene ormai superato il principio della tutela immediata affermato nel 2015 a seguito dell’ampliamento delle tutele esperibili. In caso di omessa o invalida notificazione della cartella, il contribuente può contestare il primo titolo ricevuto, dinanzi al giudice tributario.

In questo contesto, il legislatore con la norma ha qualificato l’estratto di ruolo quale mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella escludendone l’impugnabilità ad eccezione di precise individuate ipotesi.

Le Sezioni Unite hanno rilevato che la nuova disposizione non è di interpretazione autentica, sia perché non è così espressamente qualificata, sia perché non emerge dalla lettura del testo.

L’alto consesso ha così escluso anche la valenza retroattiva, poiché non disconosce le conseguenze già realizzate dal fatto compiuto. Si tratta, infatti, di una disposizione che non incide sul novero degli atti impugnabili e introduce dei motivi di impugnazione.

Secondo la decisione 26283/2022, quindi, il legislatore con la nuova disposizione ha regolato i casi specifici di «azione diretta», dinanzi ad una invalida notificazione della cartella, dalla quale potrebbe conseguire la necessità di una immediata tutela giurisdizionale. Si tratta di una previsione “dinamica” che può assumere una diversa configurazione fino al momento della decisione.

La disciplina sopravvenuta si applica così ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che è ancora da compiere e non già su uno degli effetti dell’impugnazione.

Tuttavia, in armonia con il principio del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) la dimostrazione del pregiudizio insorto al momento della presentazione del ricorso a causa dell’estratto di ruolo, può essere fornita anche durante il processo.

Le Sezioni Unite hanno precisato che è utile l’istituto della rimessione nei termini, posto che l’impedimento a rappresentare quel pregiudizio è determinato dalla novità della norma.

In concreto quindi, da quanto emerge dalla pronuncia, la nuova disposizione non comporterà l’automatica inammissibilità dei ricorsi avverso l’estratto di ruolo, ma i contribuenti dovranno dimostrare la sussistenza delle ragioni in base alle quali sussisteva un pregiudizio al momento dell’impugnazione.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Processi pendenti

Va quindi affermato, ex articolo 363 del Codice di procedura civile, il seguente principio di diritto: «In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’articolo 3-bis del Dl 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l’articolo 12 del Dpr 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli articoli 3, 24, 101, 104, 113, 117 Costituzione, quest’ultimo con riguardo all’articolo 6 della Cedu e all’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione».

Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 26283/2022

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