Imposte

Ace, fondi white list in base alla data del conferimento

di Giacomo Albano e Annalisa Vergati

In ambito Ace, i presupposti per individuare la localizzazione white o black list di un fondo di investimento – ai fini dell'applicazione della relativa esimente - vanno verificati con riferimento alla data di esecuzione dei conferimenti.

Pertanto, in caso di conferimenti effettuati in data successiva all'inclusione dello Stato di residenza di un fondo regolamentato nella white list, non è necessario risalire alla localizzazione dei sottoscrittori del fondo stesso.

È quanto emerge dalla risposta all'interpello n. 88, con cui le Entrate affrontano le modalità di individuazione della provenienza dei conferimenti effettuati da soggetti non residenti.

La fattispecie riguarda una società che aveva ricevuto conferimenti in denaro nel corso del 2017 provenienti indirettamente da sei fondi di investimento localizzati nel Jersey, Stato considerato black fino al 2016.

In proposito, la società voleva far valere l'esimente introdotta dall'articolo 10 comma 4, lett. b), del Dm del 3 agosto 2017 che prevede che in presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, l'indagine sulla composizione della compagine sociale – ai fini dell'approccio “look through” - non debba essere operata in relazione ai sottoscrittori del fondo medesimo.

La risposta all'interpello evidenzia preliminarmente che, per l'individuazione dei Paesi che consentono lo scambio di informazioni, «deve continuare a farsi riferimento alla lista di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 239/1996» (relazione illustrativa al Dm 3 agosto 2017).

A tal proposito, viene evidenziato che il Jersey ha stipulato con l'Italia, il 13 marzo 2012, un accordo bilaterale Tiea (Tax Information Exchange Agreement), efficace per i periodi d'imposta aventi inizio in data successiva al 26 gennaio 2015 (data di entrata in vigore dell'accordo). Il primo periodo d'imposta di efficacia dell'accordo nel caso in esame è pertanto il 2016.

Ciò premesso, secondo le Entrate, per qualificare la giurisdizione del fondo conferente come inclusa tra i Paesi white list deve farsi riferimento alla data in cui il conferimento è stato eseguito.

Poiché nel caso di specie i conferimenti erano stati effettuati nel 2017 e, quindi, in data successiva a quella di entrata in vigore dell'accordo per lo scambio di informazioni, l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'esimente relativa ai fondi regolamentati.

Una volta esclusa l'applicabilità della disciplina antielusiva “rafforzata” per i conferimenti provenienti da soggetti black list per effetto dell'esimente, si rende comunque applicabile la disciplina antielusiva generale; a tal fine, per ottenere la disapplicazione della causa di sterilizzazione il contribuente, in sede di interpello, deve fornire “soltanto” le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare l'assenza di effetti moltiplicativi del beneficio, ovvero che, a fronte di una sola immissione di denaro, non possa essersi moltiplicata la base Ace all'interno delle società del gruppo.

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 88/2018

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