Imposte

Esente il bonus Inarcassa erogato ai pensionati

La risposta a interpello 272: il sussidio non va assoggettato a ritenuta alla fonte come acconto Irpef e non è imponibile nei confronti dei percettori

di Matteo Prioschi

Non va assoggettato a ritenuta alla fonte come acconto Irpef e non è imponibile nei confronti dei percettori il sussidio per iscritti titolari di pensione di invalidità ed indiretta ai superstiti erogato da una Cassa di previdenza nell’ambito degli aiuti per l’emergenza Covid-19.
Inarcassa ha deciso di riconoscere un’indennità una tantum ai suoi iscritti, titolari di pensione ai superstiti o di pensione di invalidità, esclusi dall’indennità prevista dai decreti legge 18/2020 (cura Italia) e 34/2020 (decreto Rilancio) in favore di alcune categorie di lavoratori, tra cui i liberi professionisti iscritti ai relativi enti di previdenza privatizzati.

L’articolo 44 del Dl 18/2020, poi modificato dall’articolo 78 del Dl 34/2020, ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza a cui attingere per riconoscere un contributo economico a lavoratori dipendenti e autonomi che hanno ridotto, sospeso o cessato l’attività a causa dell’epidemia da Covid-19.

Le regole di assegnazione del bonus per i liberi professionisti iscritti alle Casse sono state definite con un decreto interministeriale del 28 marzo 2020. Tra queste, c’era l’incompatibilità del bonus con la percezione di un trattamento pensionistico, requisito ribadito dal successivo decreto interministeriale del 29 maggio, riferito a un’ulteriore mensilità dell’indennità (precisando però che l’incompatibilità era solo per le pensioni dirette, anche se nell’interpello ciò non viene evidenziato). Tali indennità non concorrevano alla formazione del reddito.

L’agenzia delle Entrate, nell’interpello 272/2021, osserva che successivamente, l’articolo 10-bis, comma 1, del Dl 137/2020 ha previsto la non imponibilità per “i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica…e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”. Quindi la non imponibilità è stata estesa a tutti gli aiuti e non più solo a quelli dell’articolo 44 del Dl 18/2020.

A fronte del fatto che, come dichiarato dall’ente previdenziale, “i beneficiari sono contestualmente professionisti iscritti alla Cassa” e che l’iscrizione è obbligatoria per coloro che esercitano la libera professione con carattere di continuità, l’Agenzia ne conclude che il sussidio è stato erogato a liberi professionisti titolari di reddito di lavoro autonomo e che di conseguenza non è imponibile nei confronti dei beneficiari.

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