Controlli e liti

Alloggi sociali, esenti da Imu solo gli immobili destinati ad abitazione

La Cgt di Napoli torna sul braccio di ferro tra ex Iacp e Comuni sul tributo: via libera all’esenzione solo per gli alloggi ad uso residenziale

di Giuseppe Debenedetto

L’esenzione dall’Imu prevista per gli alloggi sociali si applica alle sole unità immobiliari ad uso abitativo, poiché svolgono la funzione di interesse generale di riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati. È quanto affermato dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli con la sentenza 1886/4/2023, che ha accolto il ricorso dell’ente Iacp, proprietario di alcuni immobili locati come abitazione principale agli assegnatari, escludendo però l’esenzione dall’Imu per le unità immobiliari destinate ad usi diversi da quello abitativo.

In particolare, la Cgt di Napoli fa presente che la legge 147/2013 ha stabilito che l’Imu non si applica agli alloggi sociali, così come definiti dal decreto del ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008. Ebbene, per alloggio sociale deve intendersi l’unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

Gli immobili di proprietà dell’ente Iacp, appartenenti alle categorie catastali A2 e A3, costituendo abitazione principale degli assegnatari degli alloggi, rientrano certamente nella definizione di alloggi sociali e godono quindi dell’esenzione Imu prevista dal Dl 201/2011, al pari degli immobili adibiti dai proprietari ad abitazione principale. Inoltre, l’esenzione non è subordinata all’onere di presentazione della dichiarazione, attestante il possesso dei requisiti e contenente gli identificativi catastali degli immobili (Cassazione n. 23680/2020).

La Cgt di Napoli precisa comunque che l’esenzione non può essere applicata agli immobili diversi da quelli di categoria A, mancando il requisito intrinseco della natura alloggiativa e non essendo nemmeno provato un ipotetico vincolo pertinenziale con gli immobili di categoria A.

Pertanto la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli accoglie parzialmente il ricorso, annullando le pretese per gli immobili di categoria A e respingendo il ricorso per gli altri immobili, non ritenendo per questi sussistenti le condizioni di incertezza sull’applicazione della norma al fine di eliminare le sanzioni.

La sentenza si inserisce nel filone giurisprudenziale favorevole agli ex Iacp (Ater, Aler, Atc, eccetera), anche se distingue il caso degli alloggi ad uso abitativo (esenti) dalle unità immobiliari destinate ad usi diversi (non esenti). Peraltro dal 2020 la normativa restringe l’agevolazione agli alloggi adibiti ad abitazione principale, mentre in precedenza era sufficiente che l’immobile fosse “destinato” ad alloggio sociale.

Va comunque evidenziato che la giurisprudenza è piuttosto oscillante sulla questione e l’orientamento dei giudici di secondo grado sembra propendere più a favore dei Comuni, come emerge dalla recente sentenza n. 204 del 30 gennaio 2023 della Corte di giustizia tributaria di Bari, secondo cui gli alloggi assegnati dagli Iacp non possono usufruire dell’esonero dall’Imu previsto per gli alloggi sociali, in presenza di una normativa “speciale” che dispone l’applicazione della detrazione di 200 euro e che deve prevalere sulla disposizione generale relativa agli alloggi sociali.

Non mancano comunque pronunce di secondo grado favorevoli agli ex Iacp, per cui il braccio di ferro tra Comuni e Iacp è destinato a proseguire sino alla Cassazione, a meno che non intervenga il legislatore per porre fine all’annosa questione.

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