Imposte

I lavoratori subordinati con pensione liquidati dagli enti previdenziali

Il riconoscimento a titolo provvisorio sarà oggetto di una verifica successiva

di Barbara Massara

Sono esclusi dall’erogazione dell’una tantum in busta paga i dipendenti titolari di trattamenti pensionistici, decorrenti entro il 30 giugno 2022, in base all’articolo 32, comma 1, del Dl 50/2022. Lo conferma l’Inps nella circolare 73/2022, in cui elenca i trattamenti che danno diritto all’indennità erogata direttamente dall’Istituto o da altro ente previdenziale in favore dei titolari residenti in Italia al 1° luglio 2022 con reddito imponibile Irpef 2021 non superiore a 35mila euro. Si tratta delle pensioni dirette o ai superstiti, nonché degli assegni ordinari di invalidità decorrenti entro il 30 giugno 2022 (anche se liquidati poi) .

Sono ricompresi tra i trattamenti di tipo assistenziale la pensione d’inabilità, quella per i ciechi e per i sordi (non reversibili), l’assegno sociale e la pensione sociale. Sono inclusi, infine, tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione l’assegno di isopensione, quello del contratto di espansione, gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, l’Ape volontario e l’Ape sociale.

Stante il requisito reddituale richiesto per il 2021, l’una tantum sarà riconosciuto a titolo provvisorio, in quanto oggetto di successiva verifica il cui esito sarà pubblicato nella funzione dedicata on line (“Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022”) disponibile nella sezione personale “My Inps”.

L’articolo 32 include un lungo elenco di altre categorie di soggetti che saranno indennizzati dall’Inps nel mese di ottobre (eccetto i nuclei percettori di reddito di cittadinanza e i domestici, pagati a luglio), sulla base delle specifiche regole, alcuni d’ufficio e altri previa domanda.

L’una tantum sarà erogata in automatico ai percettori di Naspi (escluso chi l’ha ricevuta in forma anticipata) e DisColl nel mese di giugno 2022, ai beneficiari della disoccupazione agricola di competenza del 2021 percepita nel 2022, ai lavoratori che hanno fruito nel 2021 dell’indennità Covid ex decreto Sostegni e Sostegni Bis, e ai nuclei percettori del reddito di cittadinanza a giugno 2022.

Devono invece presentare domanda dal 20 giugno al 31 ottobre 2022 (30 settembre per i domestici), utilizzando l’applicativo on line all’interno del “Punto di accesso alle prestazioni non pensionistiche”, le altre categorie dell’articolo 32, che potranno farlo con la propria Spid o Cie, nonché con il contact center dell’Inps o attraverso un patronato. Tra questi vi sono i co.co.co ex articolo 409 del Codice di procedura civile, con contratto attivo al 18 maggio 2022 e iscrizione esclusiva alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione e con reddito da co.co.co dell’anno 2021 fino a 35mila euro, così come i titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del Codice civile nel 2021 con accredito di almeno un mese di contribuzione iscritti alla Gestione separata al 18 maggio 2022.

Anche per le categorie dell’articolo 32 vale la regola dell’unicità dell’erogazione in capo al medesimo soggetto.

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