Imposte

Dalle Entrate le istruzioni per calcolare rivalutazioni e affrancamenti 2023

Pubblicata la circolare sulle imposte sostitutive del 16 e 14% su terreni e redditi finanziari. Sui redditi di capitale imposta entro il 16 settembre se i valori sono in custodia presso intermediari

Pronti i chiarimenti sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni e sull’affrancamento dei redditi finanziari. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 16/E che fornisce indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (edificabili e con destinazione agricola) posseduti al 1° gennaio 2023, versando una imposta sostitutiva del 16 per cento. Una possibilità prevista da ultimo anche dalla legge di Bilancio 2023 e che per quest’anno viene estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

Un’altra novità riguarda l’affrancamento, ovvero la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr) e a contratti di assicurazione sulla vita. In questo caso l’imposta sostitutiva ammonta al 14 per cento.

Il perimetro

I contribuenti interessati sono persone fisiche, società semplici e società ed associazioni dagli enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa, e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.

È possibile rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio di quest’anno . L’imposta sostitutiva va versata entro il 15 novembre di quest’anno. È possibile considerare “affrancati” - spiega il comunicato delle Entrate - i redditi di capitale o le plusvalenze latenti al 31 dicembre 2022 relativi a quote di Oicr pagando una imposta sostitutiva del 14 per cento.

In presenza di uno stabile rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto, l’imposta sostitutiva deve essere versata dall’intermediario entro il 16 settembre 2023. Con riguardo invece ai rendimenti maturati al 31 dicembre 2022 relativi a contratti di assicurazione sulla vita di cui ai rami I e V, è possibile considerarli affrancati” pagando una imposta sostitutiva del 14 poer cento con versamento entro il 16 settembre 2023 da parte delle assicurazioni.

Le partecipazioni “quotate”

Da quest'anno sarà possibile rideterminare anche il valore dei titoli, quote o diritti, negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. In questi casi, il valore normale sarà determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei mercati nel mese di dicembre 2022 e non sarà necessario, quindi, presentare una perizia giurata di stima.

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