Diritto

Crisi d’impresa, per i giovani troppi ostacoli all’elenco

L’allarme del presidente dell’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili

di Matteo De Lise

In merito al regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini dei commercialisti per la formazione dell’elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi, ci sono due criticità che potrebbero creare disagi ai colleghi e agli Ordini territoriali.

La prima riguarda il requisito dell’esperienza maturata nell’attività di ristrutturazione e di crisi d’azienda da parte degli iscritti. Il decreto 118 prevedeva solo l’anzianità di iscrizione all'Albo (cinque anni) e il possesso della specifica formazione. La legge di conversione (legge 147/2021, articolo 3, comma 3), invece, richiede anche ai commercialisti, come già previsto per gli avvocati, di documentare le precedenti esperienze maturate nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa. La norma non tiene conto delle competenze acquisite dal dottore commercialista in sede di percorso di studi e di abilitazione alla professione, penalizzando la parte più giovane della categoria. A quest’ultima non solo è richiesto un percorso di laurea, un tirocinio, un esame di Stato, cinque anni di attività, e un corso di formazione di 55 ore, ma anche un’esperienza specifica che rappresenta una barriera verso una nuova specializzazione della professione. Inoltre non è chiaro cosa si intenda per esperienza specifica, come questa sarà valutata e in quale misura può ritenersi sufficiente per accedere all’iscrizione.

Un altro aspetto da chiarire riguarda il requisito della formazione.In base al regolamento può presentare domanda di iscrizione anche il commercialista che non ha completato la formazione, a patto che si impegni a completarla entro 30 giorni. Ma non è chiaro cosa succede se, nonostante l’impegno, la formazione obbligatoria per l’iscrizione al registro non viene conclusa nei tempi richiesti.

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