Controlli e liti

Sisma, riscossione prorogata solo se il contribuente sceglie la sospensione dei termini

Ctr Sicilia: il recupero lungo decade quando il soggetto non sfrutta lo stop alle imposte per l’emergenza

Per i tributi dovuti dai contribuenti siciliani colpiti dal sisma del 1990 l’agenzia delle Entrate può avvalersi del maggior termine per la riscossione solo se prova che il contribuente si è avvalso della sospensione dei termini normativamente previsti, pena la decadenza del recupero erariale. Così si è espressa la Ctr Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con la sentenza 6129/4/21 (presidente Caruso, relatore Leotta).

La vicenda

A un contribuente siciliano, residente nei comuni della Sicilia orientale, l’agenzia delle Entrate notifica nel 2006 un’iscrizione a ruolo contenente tributi Irpef e Ilor per gli anni 1990, 1991 e 1992, per oltre 28mila euro. Il diretto interessato si oppone con ricorso notificato nell’ottobre 2006, ove contesta l’intervenuta decadenza e prescrizione del credito così come previsto dagli articoli 17 e 25 del Dpr 602 del 1973. In pratica, il recupero delle somme dell’Erario è intempestivo: il contribuente non ha usufruito della sospensione di termini di pagamento derivanti dal sisma del 1990, e di conseguenza la cartella è stata notificata oltre il termine del 15 dicembre 2002, previsto dalla normativa, cioè dai comma 1-3 dell’articolo 138 della legge 388 del 2000. La Ctp accoglie il ricorso introduttivo con sentenza depositata il 1 aprile 2015, ma l’Amministrazione non ci sta e propone appello il 28 aprile 2016. Secondo l’Ufficio l’iscrizione a ruolo sarebbe tempestiva, poiché il contribuente avrebbe chiesto di usufruire della sospensione dei termini di pagamento grazie alla quale esso avrebbe potuto usufruire del maggior termine per il recupero delle somme. In ogni caso la sospensione si applica anche per i contribuenti siciliani che non hanno avanzato esplicita richiesta di sospensione. Resiste il contribuente con atto di controdeduzioni all’appello e la causa viene posta in decisione nel maggio 2021.

La decisione

Il collegio respinge il gravame dell’Agenzia e conferma la sentenza di primo grado sulla scorta della seguente argomentazione. La legge 388 del 2000, articolo 138, ai commi 1-3, consentiva ai contribuenti residenti nelle provincie della Sicilia orientale colpiti dal sisma del 1990 di regolarizzare il versamento delle imposte per gli anni 1990, 1991 e 1992 entro il 15 dicembre 2002, ed entro detto termine l’ufficio aveva la possibilità di recuperare le imposte dovute per tali anni. Inoltre, il contribuente poteva decidere di pagare il proprio debito a rate (massimo di 12 rate semestrali): in tal caso l’Amministrazione aveva la possibilità di riscuotere tali imposte dopo la scadenza dell’ultima rata (15 giugno 2008), ossia entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata.

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