Adempimenti

Redditi e Irap 2022, niente duplicazioni per gli aiuti Covid già autodichiarati

Non vanno segnalati gli importi già indicati nell’attestazione in base al decreto del Mef

di Giorgio Gavelli

Nel prospetto dedicato agli aiuti di Stato dei modelli Redditi e Irap 2022 non andranno inseriti quelli rientranti nel Quadro temporaneo (Temporary framework, in sigla Tf) adottato dalla Commissione Ue a sostegno dell’economica colpita dall’emergenza pandemica, a condizione che siano già stati indicati nell’autodichiarazione che i soggetti interessati presenteranno in base all’articolo 3 del decreto Mef 11 dicembre 2021. È una delle indicazioni di maggior rilievo che si ricava dall’esame delle istruzioni ai modelli dichiarativi diffusi il 31 gennaio dalle Entrate, insieme alla scomparsa dal frontespizio della casella dedicata all’esonero (parziale) da visto di conformità in caso di applicazione del regime premiale degli Isa.

Ma procediamo con ordine. Nelle istruzioni al quadro RS dei modelli Redditi 2022 (in corrispondenza dei righi RS401 e RS4012) e al quadro IS di Irap 2022 (righi IS201 e IS202) compare per la prima volta un’avvertenza, in base alla quale non vanno indicati nel prospetto aiuti di Stato quelli che, contemporaneamente:

• rientrano nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche (ossia in ambito Tf);

• e sono stati oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attraverso la comunicazione diretta all’agenzia delle Entrate prevista dal decreto Mef dell’11 dicembre 2021, ancora in attesa del provvedimento direttoriale che dovrebbe indicarne contenuti e termini di trasmissione.

In questo caso, infatti, i dati necessari per la registrazione dell’aiuto nel Rna (Registro nazionale aiuti di Stato, in base all’articolo 52 della legge 234/2012) sono già in possesso dell’amministrazione finanziaria, per cui l’indicazione in dichiarazione costituirebbe una duplicazione (oltre che un inutile impegno da parte del soggetto che la compila).

Si tratta di una novità positiva, anche se sorge il dubbio che gli aiuti che verranno riportati nell’autodichiarazione e quelli che sono stati comunicati con i vari modelli di istanza per i contributi a fondo perduto finiscano per duplicare quelli che sono stati indicati (tra mille perplessità) nelle dichiarazioni dei redditi e Irap 2021, presentate entro lo scorso mese di novembre. Leggendo il provvedimento direttoriale di prossima emanazione forse l’enigma troverà una sua soluzione.

Nel frontespizio dei modelli Redditi e Irap è anche scomparsa la casella «Esonero dall’apposizione del visto di conformità», che doveva essere barrata dai contribuenti che, grazie al voto Isa (o alla media Isa) potevano godere del maggior importo compensabile senza visto di conformità, per effetto di quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017. Evidentemente l’indicazione è stata ritenuta superflua, essendo il sistema in grado di intercettare in altro modo l’informazione al momento della compensazione del maggior importo nei modelli F24. La permanenza della casella nel modello Iva è presumibilmente dovuta al fatto che, in questo tributo, il riferimento agli Isa è “ritardato” di un anno.

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