Controlli e liti

Uso promiscuo dei locali, serve la prova che esiste una porta comunicante

Per l’utilizzo misto serve un ok dell’autorità giudiziaria per l’accesso

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Se l’ufficio in cui si svolge l’attività è comunicante tramite porta interna con l’appartamento privato si è in presenza di locali ad uso promiscuo con conseguente necessità di autorizzazione dell’Autorità giudiziaria per l’accesso ai fini fiscali, pena la nullità dei successivi atti impositivi.

L’interessato deve però provare l’esistenza della porta comunicante non essendo sufficiente una fotografia con data successiva all’accesso. A fornire questo principio è la Cassazione con l’ordinanza n. 37911.

La Gdf accedeva nei locali di un perito assicurativo per una verifica fiscale.

Nel Pvc i militari rilevavano che il locale era indipendente rispetto all’abitazione del contribuente.

L’interessato impugnava il successivo atto impositivo lamentando che i verificatori, pur trattandosi di locali ad uso promiscuo, non si erano preventivamente muniti della prevista autorizzazione della Procura. A tal fine per provare il collegamento tra i due locali allegava la fotografia di una porta di accesso posta dietro alla scrivania.

La Ctp rigettava il ricorso ma la Ctr accoglieva l’appello e l’Ufficio ricorreva in Cassazione, lamentando che la fotografia della porta non fosse sufficiente a provare i locali comunicanti all’atto dell’accesso, anche perché aveva data successiva. In ogni caso, il Pcv, facente fede fino a querela di falso, evidenziava che il locale fosse indipendente.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia fornendo degli spunti da tener presenti, per provare, in circostanze analoghe, l’utilizzo ad uso promiscuo dei locali.

I giudici hanno confermato che una simile destinazione ricorre non solo ove i medesimi ambienti siano utilizzati contestualmente per la vita familiare e per l’attività, ma ogni qual volta vi sia un’agevole possibilità di comunicazione interna idonea a trasferire documenti propri dell’attività, nei locali abitativi.

Circa la fede privilegiata del Pvc, l’ordinanza ricorda che i verificatori, non avevano accertato l’inesistenza della porta, e pertanto l’indipendenza dell’abitazione significava soltanto che il locale fosse dotato di proprio accesso autonomo e destinato esclusivamente all’attività, ma non anche che non vi fossero porte comunicanti.

Doveva quindi escludersi, per questa parte, la fede privilegiata del Pvc non esistendo un accertamento di fatti percepibili senza alcun margine di apprezzamento da parte degli operanti, senza necessità di querela di falso, essendo sufficiente la prova contraria del contribuente.

Nella specie, secondo la Cassazione, la sola documentazione fotografica e filmica priva di data certa e redatta dopo l’accesso non era sufficiente per provare la presenza della porta di collegamento tra l’abitazione e l’ufficio al momento del controllo. Da qui l’accoglimento del ricorso con rinvio ai giudici di secondo grado per la valutazione di ulteriore documentazione – ad esempio anche catastale - relativa ai lavori di realizzazione della porta interna.

Stante le conseguenze derivanti dall’assenza di autorizzazione all’accesso, si comprendono le cautele della Cassazione sulla necessità di un riscontro certo, circa l’esistenza della porta all’atto dell’accesso. Tuttavia, è inverosimile che si possa avere una foto con data certa, e quindi opportuno che simili circostanze vengano immediatamente documentate, anche magari rappresentandole nel Pvc al termine della verifica.

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