Controlli e liti

Alt al ricorso sulla cartella senza prove di pregiudizio

La Cgt Lombardia 4849/8/2022 interviene sui limiti all’impugnabilità in caso di notifica invalida

di Marcello Maria De Vito

La sopravvenuta limitazione dell’impugnabilità della cartella di pagamento invalidamente notificata si applica ai processi pendenti e il ricorrente ha l’onere di dimostrare l’interesse ad agire, a pena di inammissibilità dell’azione. Deve dimostrare cioè che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio. Ad affermalo è la Cgt di II grado della Lombardia, con la sentenza n.4849/8/2022 (presidente Locatelli, relatore Fazzini).

Un contribuente impugnava davanti alla Ctp l’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento in esso risultanti. In particolare contestava sia l’omessa notifica delle cartelle sia di aver avuto conoscenza di esse solo dall’estratto di ruolo. La Ctp rigettava il ricorso, dichiarando l’insussistenza dell’interesse ad agire del ricorrente.

Il contribuente appellava la sentenza, lamentando tra le altre cose l’erroneità della pronuncia con riguardo all’interesse ad agire. In via preliminare, il collegio esamina la novità legislativa in materia di non impugnabilità dell’estratto di ruolo (si veda la scheda in basso) e di limitazione all’impugnabilità degli atti di riscossione non ritualmente notificati. La Corte ricorda che la dichiarata non impugnabilità dell’estratto di ruolo non pone problemi, essendo ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo: non è altro che un documento informatico contenente gli elementi del ruolo, il quale è l’atto impositivo in forza del quale è stata emessa la cartella.

Più problemi ha posto, invece, la limitazione dell’impugnabilità della cartella nelle sole ipotesi tassativamente stabilite. Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 22683/2022, hanno precisato che il legislatore ha voluto stabilire quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri la necessità di tutela giurisdizionale immediata e, quindi, plasmi l’interesse ad agire.

Il collegio afferma, alla luce di quanto asserito dalla Suprema corte, che l’interesse ad agire ha natura dinamica (Cassazione 9094/2017; Sezioni unite 619/2021) e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. Ne consegue che la disciplina trova applicazione anche ai processi pendenti, perché incide sulla pronuncia della sentenza. È, quindi, coerente che l’interesse debba essere dimostrato da chi agisce.

Nel caso di specie, osserva il collegio, l’appellante non ha dimostrato la sussistenza dell’interesse ad agire, previa eventuale istanza di rimessione in termini, cioè che dall’iscrizione a ruolo può derivargli un pregiudizio:

per la partecipazione a una procedura di appalto;

per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici;

per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

La Corte di giustizia tributaria, inoltre, ha rigettato la richiesta di rinvio formulata in sede di memoria, tenuto conto che la prova avrebbe dovuto essere fornita già in tale sede, alla luce del termine trascorso dalla novità legislativa introdotta e dal deposito della sentenza della Cassazione. Pertanto, conclude la Cgt, l’appello è inammissibile.

LA NORMA

Con la conversione in legge 215/2021 del decreto Fisco-Lavoro (Dl 146/2021, articolo 3-bis) è stato aggiunto il nuovo comma 4-bis all'articolo 12 del Dpr 602/1973 secondo cui:
- l'estratto di ruolo non è impugnabile;
- il ruolo e la cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, possono essere direttamente impugnati solo in tre casi:
1.
pregiudizio per la partecipazione a procedura di appalto,
2.
blocco di pagamenti da parte della Pa;
3.
perdita di un beneficio nei rapporti con una Pa.
In tutti gli altri casi è impugnabile solo il primo atto con cui si manifesta la pretesa cautelare o esecutiva.

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