Controlli e liti

Possibile rimediare fino al dibattimento

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

In questo periodo di dichiarazioni e versamenti di imposte, meritano qualche riflessione i possibili rimedi per evitare conseguenze penali. Solo l’omesso versamento di Iva e ritenute autonomamente indicate nella dichiarazione presentata possono costituire reato, mentre per omissioni relative al pagamento dell’Irpef o dell’Ires dichiarata non assumono rilevanza penale.

La scadenza dell’invio del modello 770 segna la data di consumazione del reato di omesso versamento delle ritenute per l’anno precedente se di importi superiori a 150mila euro. Analogamente la scadenza per il pagamento dell’acconto Iva (normalmente il 27/12) individua la consumazione del delitto di omesso versamento Iva se di importi superiori a 250mila euro. Entrambe le fattispecie hanno natura di reato omissivo istantaneo e si perfezionano alla scadenza del termine entro cui deve essere effettuato il pagamento.

In tale contesto assumono rilievo le modifiche introdotte con il decreto legislativo 158/2015, secondo le quali il reato non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso.

Ne consegue così che, decorso infruttuosamente il termine previsto, il reato è consumato, ma il contribuente può estinguerlo, versando integralmente, non essendo sufficiente un mero versamento in acconto per scendere sotto soglia, il debito (imposta, interessi e sanzioni).

Il contribuente, quindi, può prima dell’apertura del dibattimento di primo grado: a) corrispondere le somme dovute beneficiando del ravvedimento operoso; b) eseguire il pagamento a seguito dell’avviso bonario dell’agenzia delle Entrate; c) eseguire il pagamento a seguito della ricezione della cartella da parte di Equitalia/Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La rateizzazione delle somme dovute, anche se regolare, purtroppo non ha rilevanza ai fini della non punibilità del reato poiché la norma impone l’integrale pagamento entro la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, divenendo così necessaria l’estinzione del debito complessivo.

La norma, tuttavia, prevede che se all’apertura del dibattimento di primo grado il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione, è concesso un termine di tre mesi per eseguire i residui versamenti. Il giudice ha poi la facoltà di prorogare tale termine di ulteriori tre mesi.

Ne consegue così il contribuente in tre ovvero massimo sei mesi, dovrà estinguere integralmente il debito a prescindere dal piano di rateazione iniziato.

Va segnalato, infine, che sebbene la “rottamazione dei ruoli” non sia espressamente contemplata dalla norma penale per la non punibilità, è verosimile che possa avere comunque effetto, atteso che attraverso tale istituto è versato integralmente il dovuto. A tal fine, occorrerà attendere le prime pronunce penali al riguardo.

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