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Auto, detrazione Iva ridotta prorogata fino al 2025

L’Italia ottiene la quinta proroga triennale per le deroghe sulla detrazione Iva sulle auto acquistate e utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale

di Giorgio Emanuele Degani

Il Consiglio europeo, con la decisione 2022/2411 del 6 dicembre 2022, ha autorizzato lo Stato italiano ad applicare per altri tre anni, fino al 31 dicembre 2025, le misure derogatorie in ambito di detrazione Iva sulle auto acquistate e utilizzate nell’ambito dell’attività aziendale o professionale. In particolare, è stata confermata la predeterminazione prevista dall’articolo 19 bis 1, comma 1, lettera c) e d), del Dpr 633/1972, nella misura del 40%, della quota di Iva detraibile relativa ai costi dei veicoli aziendali a motore non utilizzati esclusivamente come strumentali all’esercizio delle attività in questione.

Il contesto

Tale detrazione forfettaria è stata introdotta a seguito delle difficoltà riscontrate nel controllo della ripartizione fra uso imprenditoriale o professionale del veicolo e uso privato.

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 14 settembre 2006 resa nella causa C-228/05, Stradasfalti, aveva riconosciuto la contrarietà con il diritto eurounitario delle norme nazionali che limitavano la detrazione dell’Iva con riferimento alle spese in parola. Lo Stato italiano, infatti, non aveva consultato il Comitato Iva prima di introdurre le restrizioni e non aveva rispettato i termini dell’indicazione della loro limitazione temporale. Da ciò, conseguiva che i contribuenti ai quali la normativa nazionale non aveva consentito di detrarre l’Iva assolta sull’acquisto di autovetture e sui relativi costi di gestione, avrebbero potuto recuperare l’imposta versata a partire dal 15 settembre 2006 e per le annualità d’imposta pregresse.

Dopo tale sentenza il legislatore nazionale ha modificato l’articolo 19 bis1, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972, prevedendo che l’Iva relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore che non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa, nonché all’acquisizione di beni e servizi ad essi correlati, non è ammessa in detrazione, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio, a decorrere dalla pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» dell’Unione europea dell’autorizzazione con la quale il Consiglio europeo riconosce all’Italia la possibilità di stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell’imposta, senza prova contraria.

Con decisione 2007/441/Ce, il Consiglio ha consentito all’Italia, per esigenze di semplificazione, di limitare forfetariamente il diritto alla detrazione fissando al 40% la percentuale di imposta recuperabile, sollevando le imprese dall’obbligo di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato delle autovetture.

L’autorizzazione, concessa in un primo momento fino al 31 dicembre 2010 è stata sistematicamente prorogata per ulteriori quattro volte dalle decisioni n. 2010/748/Ue fino al 31 dicembre 2013, n. 013/679/Ue fino al 31 dicembre 2016, n. 2016/1982/Ue fino al 31 dicembre 2019 e n. 2019/2138/Ue fino al 31 dicembre 2022.

L’ambito applicativo

In linea con la definizione contenuta nell’articolo 5 della decisione 2007/441/Ce, per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Il limite di detrazione si applica anche ai contratti di locazione finanziaria e noleggio, nonché alle spese di gestione, manutenzione e transito stradale; con riguardo all’acquisto di carburanti e lubrificanti, si ricorda che la detrazione richiede l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, come chiarito nel provvedimento dell’agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018, n. 73203.

Inoltre, anche per i veicoli concessi in benefit a titolo gratuito ai dipendenti si applica la detrazione Iva in misura ridotta al 40%, come chiarito nella risoluzione del dipartimento delle Finanze n. 6/2008; al contrario, per i veicoli messi a disposizione dal datore di lavoro al dipendente a fronte di uno specifico corrispettivo, l’Iva è pienamente detraibile. In ogni caso, la limitazione non si applica laddove il veicolo venga utilizzato come taxi, ai fini di formazione da una scuola guida o da rappresentanti e agenti di commercio.