Imposte

Dagli atti impositivi ai verbali, più vie per sanare il bonus ricerca

Con il chiarimento sui Pvc arrivato a Telefisco il quadro delle istruzioni è completo. Possibile istanza sostitutiva per chi, nel dubbio, aveva scelto il riversamento totale

di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

Sarà possibile aderire alla sanatoria dei crediti d’imposta ricerca e sviluppo con la massima flessibilità, anche nel caso in cui l’utilizzo sia stato contestato con un atto istruttorio o impositivo purché notificato al contribuente dopo il 22 ottobre 2021 (entrata in vigore del Dl 146/21). Con la risposta resa a Telefisco 2023, l’Agenzia ha chiarito che la consegna di un processo verbale di constatazione (Pvc) dopo tale data non determina in capo al soggetto che intende aderire alla procedura di riversamento alcun obbligo in relazione agli importi da corrispondere (si veda Il Sole 24 Ore del 10 ottobre scorso). Con questa risposta, le modalità applicative della definizione agevolata sono ormai chiare, anche se va valutato l’intreccio tra la sanatoria e la tregua fiscale (si veda l’altro articolo).

Il termine per la presentazione della domanda di riversamento è stato prorogato con la legge di Bilancio al 30 novembre 2023, mentre il versamento della prima o unica rata è stabilito al 16 dicembre prossimo. Vediamo allora le diverse situazioni.

Gli atti impositivi

Partendo dagli atti impositivi, se gli stessi sono divenuti definitivi entro il 22 ottobre 2021 il contribuente non potrà utilizzare la sanatoria; mentre se gli atti (pur già notificati) a tale data non erano definitivi, la sanatoria non è preclusa, ma, se si decide di aderire, si dovrà versare entro il prossimo 16 dicembre – se ancora non lo si è fatto – l’intero ammontare richiesto (in unica soluzione non essendo possibile rateizzare), risparmiando sanzioni e interessi per la parte eventualmente non ancora assolta.

Se l’atto, invece, è stato notificato dal 23 ottobre 2021 in poi, il riversamento non è vincolato ai valori contestati e sarà possibile procedere solo parzialmente, fruendo anche della rateizzazione. L’eventuale lite proseguirebbe in questo caso per la parte di credito contestato “non sanata”.

I Pvc

Relativamente ai Pvc, c’erano alcuni dubbi per quelli consegnati dopo il 22 ottobre 2021, a causa dell’imprecisione delle istruzioni del modello di riversamento. A Telefisco le Entrate hanno risolto la querelle, stabilendo che la notifica successiva alla data di entrata in vigore del Dl 146/21 non inibisce la possibilità di effettuare una sanatoria anche solo parziale dei rilievi indicati nei verbali medesimi (fruendo eventualmente della rateizzazione), sulla base di autonome valutazioni del contribuente che saranno poi oggetto di controllo da parte degli uffici competenti.

Perciò, in presenza di un Pvc, occorre verificare la data di consegna in quanto se è avvenuta:
- fino al 22 ottobre 2021, per finalizzare l’adesione vi sarà l’obbligo di riversare l’intero importo del credito in contestazione, per di più senza possibilità di rateizzazioni;

- dopo il 22 ottobre 2021, si potrà scegliere l’importo del credito d’imposta da corrispondere a prescindere dalla ripresa evidenziata nel Pvc, e con possibilità di usufruire del pagamento dilazionato.

La domanda sostitutiva

Per chi avesse già presentato il modello di riversamento e cautelativamente, nel dubbio, avesse deciso di riversare l’intero importo (pur avendo ricevuto un Pvc o un atto successivo al 22 ottobre) e ora volesse modificare le scelte fatte a seguito del chiarimento, si ritiene che sia possibile presentare una dichiarazione sostitutiva che – come specificato dalle istruzioni al modello aggiornate – può essere trasmessa entro il 30 novembre 2023.

Gli altri atti

Nessun vincolo (né di importo né di rate) grava su chi ha ricevuto (primo o dopo il 22 ottobre 2021 non importa) lettere di compliance, questionari e così via. Tutti documenti che non possono essere annoverati tra gli atti di constatazione, impositivi o di recupero. In questa ipotesi, peraltro, è applicabile la certificazione di cui all’articolo 23, comma 2, del Dl 73/2022 come modificato dalla manovra 2023 (comma 272).


GLI ESEMPI

Alfa Spa ha ricevuto il 15 luglio 2021 un atto di recupero con cui viene ripreso tutto il credito R&S del 2017. L'atto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo prima del 22/10/2021.
Non può accedere alla procedura di riversamento volontario. Se è in corso la rateizzazione degli importi dovuti (credito d'imposta, sanzione e interessi) e il relativo ruolo è stato affidato all'Agente della riscossione entro il 30/06/2022 può usufruire della rottamazione delle cartelle.

Beta Srl ha ricevuto un atto di recupero dopo il 22/10/2021 con il quale viene contestato il credito R&S, impugnato con relativa costituzione in giudizio entro il 31/12/2022.
Può usufruire della definizione agevolata del credito R&S e può scegliere sia l'importo da riversare (pari alla contestazione o in misura minore) sia la modalità di riversamento (unica rata o in tre rate annuali). Può anche usare la definizione delle liti pendenti. In quest'ultimo caso, tuttavia, la definizione non produrrà alcun effetto diretto a livello penale

Gamma Spa ha ricevuto un Pvc prima del 22/10/2021 con cui le viene contestato tutto il credito d'imposta relativo al 2017. Ancora non ha ricevuto atto di recupero o avviso di accertamento.
Può usufruire della definizione agevolata del credito R&S, ma deve versare intero importo oggetto di contestazione indicato nell'atto istruttorio e non potrà usufruire del pagamento rateizzato della somma dovuta in tre rate annuali dal 16 dicembre 2023. È possibile usufruire anche del ravvedimento speciale, versando anche la sanzione pari a 1/18 del minimo.

Zeta Spa ha ricevuto un Pvc dopo il 22/10/2021 relativo al credito R&S con il quale si contesta l'indebito utilizzo del credito maturato nel 2018.
Può usufruire del riversamento volontario del credito, scegliendo l'importo da riversare (a prescindere dalla contestazione dell'ufficio) e optare per la rateizzazione del dovuto. Se la domanda per la sanatoria è stata già inviata con il riversamento totale della somma contestata e/o senza rateizzazione, si ritiene che la società possa rettificare le proprie decisioni inviando entro il 30 novembre 2023 una nuova istanza che andrà a sostituire la precedente.

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