Pace fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni
Le molteplici questioni ancora aperte sulla “pace fiscale” hanno un po’ oscurato il tema, ma tra le righe del Dl 119/2018 vi sono disposizioni rivolte anche al mondo delle società e associazioni sportive dilettantistiche delle quali potranno, tuttavia, fruire solo i soggetti sportivi iscritti al Registro del Coni.
Peraltro, dal singolare articolo 7 del predetto decreto, che “richiama” la possibilità di ottenere forti stralci tributari all’interno degli istituti definitori per accertamenti e liti pendenti previste per la generalità dei contribuenti, emergono, tuttavia, alcune perplessità: da un lato, infatti, non risulta chiarissima la ragione per cui la norma, tanto quanto consentito per i procedimenti di accertamento di cui sono destinatari tali enti sportivi (articolo 2), non preveda coerentemente anche una medesima definizione dei processi verbali (articolo 1), vale a dire una possibilità di chiusura delle controversie con versamento dimezzato del tributo contestato/accertato, dall’altro lato, invece, sarebbe sembrato giusto ricomprendere in questo condono per lo sport anche le associazioni di promozione sociale e altri enti non profit, in quanto portatrici di analoghi interessi meritevoli di tutela e che, molto spesso, adottano anche regime ed agevolazioni fiscali previste per le Asd (si pensi, ad esempio, all’opzione ex lege 398/1991).
In ogni caso, per i non iscritti al Coni non sarà possibile accedere neanche alla dichiarazione integrativa “ad hoc”, ex articolo 7, comma 1, in quanto essa è prevista solo per tali enti sportivi al fine di integrare gli imponibili non dichiarati per ciascun anno di imposta, per tutte le imposte dovute e fino 30.000 euro annui complessivi: opportunità che per qualcuno potrà rivelarsi particolarmente utile dopo i recenti chiarimenti interpretativi forniti dalle Entrate (circolare 18/E/2018), in tema di proventi da attività commerciali “non connesse”.
Manca, purtroppo, anche una copertura normativa per coloro che con l’integrativa dovessero superare il plafond massimo per l’applicazione della legge 398/1991 (400mila euro): saranno, quindi, prevedibilmente in pochi coloro che procederanno ad autodenunciare livelli di ricavi non dichiarati che potrebbero riflettere conseguenze per la stessa permanenza nel regime agevolato.
Va, infine, segnalato che per il mondo del non profit non iscritto negli elenchi Coni vi sarà comunque la possibilità di definire Pvc, accertamenti e liti come gli altri contribuenti, nonché di integrare anche quanto sottratto a tassazione, ma presentando la dichiarazione “speciale” disciplinata, come per la generalità dei contribuenti, dal successivo articolo 9 del decreto.
Al riguardo, merita di essere evidenziato che l’accesso a tale procedura sarà possibile anche per gli enti ex lege 398/91 che avessero omesso la presentazione della dichiarazione Iva, ove non obbligati perché esonerati dall’opzione per tale regime semplificato. In quel caso, infatti, non opera la causa ostativa, ex articolo 9, comma 7, lettera a), la quale punta ad impedire l’accesso a tale sanatoria a chi avesse non presentato il modello dichiarativo, ma infrangendo la normativa tributaria.