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Lavoro trainato nell’alloggio anche con un’impresa diversa dal general contractor

Occorre l’asseverazione tecnica e di congruità dei prezzi. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili

di Alessandro Borgoglio

La domanda

Ho acquistato di recente un appartamento all’interno di un condominio su cui stanno per partire i lavori relativi al superbonus. Nel bagno dell’appartamento è presente uno scalino (fatto a suo tempo per questioni di scarico). Posso utilizzare il beneficio dell’eliminazione delle barriere architettoniche per rifare il pavimento del bagno ed eliminare lo scalino? Tali interventi possono essere eseguiti solo nelle parti comuni o anche nelle singole unità? Qualora io possa eseguirlo, devo per forza rivolgermi al general contractor che segue i lavori del superbonus per il condominio o posso rivolgermi a qualsiasi altra impresa? Per la cessione di questa parte di credito ho necessità di asseverazione tecnica e certificazione dei prezzi? Premetto che non sono portatore di handicap e ho meno di 65 anni.
D.P. – Sassari

Per eliminazione delle barriere architettoniche devono intendersi quelle «opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e si riferiscono a diverse categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici» (circolare 57/1998, paragrafo 3.4). Gli interventi devono in ogni caso presentare le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, quindi, anche l’intervento indicato dal lettore potrà essere considerato di eliminazione delle barriere architettoniche nella misura in cui rispetti dette caratteristiche ministeriali (circostanza che deve essere valutata da un tecnico in funzione della specifica situazione). Non possono essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche quei lavori che non presentino le caratteristiche tecniche di cui al predetto decreto ministeriale, i quali, tuttavia, possono dar diritto alla detrazione del 50%, secondo le regole vigenti alla data di sostenimento delle spese, qualora possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria (se effettuati sulle parti comuni dell'edificio) o straordinaria (circolare 13/E/2001, risposta 1). Inoltre, qualora il lettore intenda effettuare sul suo alloggio l’intervento trainato in oggetto, sussistendone i relativi presupposti e le richieste caratteristiche sopra indicate, ex articolo 119, comma 2, del decreto legge 34/2020, potrà provvedervi anche mediante impresa diversa dal general contractor che si occupa dei lavori condominiali. Trattandosi di intervento trainato al 110%, occorre necessariamente l’asseverazione tecnica e di congruità dei prezzi ex articolo 119, comma 13, del Dl 34/2020. Infine, come chiarito con la circolare 7/E/2021, pagina 325, «la detrazione spetta anche se l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori».

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