Diritto

Se il reddito è cumulabile lo decide il decreto

La circolare 172/21 dell’Inps sulla cumulabilità tra reddito da pensione e quello derivante dallo dall’attività

di Fabio Venanzi

Durante il periodo di emergenza per Covid-19, il legislatore ha previsto la possibilità di conferire incarichi a soggetti già pensionati, che erano dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario della sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti.

Con la circolare 172/2021, l’Inps si sofferma su taluni aspetti di cumulabilità tra reddito da pensione e quello derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa in argomento. In base all’articolo 2-bis, comma 5, del Dl 18/2020, le aziende possono aver conferito incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinate e continuativa tra il 30 aprile 2020 e il 31 dicembre 2021. Tale norma non prevede divieti di cumulo tra reddito derivante dall’incarico e la pensione, anche se in quota 100 L’interpretazione autentica è stata fornita dall’articolo 34, comma 9, del Dl 73/2021.

Il divieto permane per i lavoratori precoci nel periodo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva prevista per la pensione anticipata e quella al momento del pensionamento.

Diversamente, nei confronti del personale sanitario collocato in quiescenza con i requisiti per la pensione di vecchiaia, ai quali a decorrere dal 13 marzo 2021 sono stati conferiti incarichi retribuiti, secondo l’articolo 3-bis del Dl 2/2021, l’Inps provvede alla sospensione del trattamento pensionistico a decorrere dal mese in cui viene corrisposta la retribuzione e fino alla scadenza dell’incarico. Gli interessati dovranno esercitare la facoltà di opzione tra la pensione e la retribuzione. I datori di lavoro dovranno inviare la manifestazione di volontà dell’interessato (opzione) alla sede Inps di riferimento, unitamente al contratto di lavoro. L’opzione non può avere decorrenza anteriore al 26 maggio 2021.

Ai soggetti titolari di pensione di vecchiaia a formazione progressiva, in quanto un pro quota è a carico di una delle casse professionali, nella ipotesi in cui non risulti ancora liquidato tale ultimo “spezzone”, in quanto non sono stati soddisfatti i requisiti previsti dal relativo ordinamento, la sospensione verrà effettuata con riferimento alla sola quota in pagamento.

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