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L’esclusione dagli Isa preclude il bollino blu in contenzioso

L’esclusione dagli Isa rende inaccessibile il regime premiale e del tutto irrilevante il punteggio eventualmente ottenuto. Per tutti gli esclusi, quindi, niente Isa e niente premiale

di Gian Paolo Ranocchi

L’articolo 2 della legge di riforma del processo e della giustizia tributaria (Legge n. 130 del 31 agosto 2022) estende, sostanzialmente, il regime premiale per i soggetti che presentano le condizioni di virtuosità testimoniate da elevati punteggi di affidabilità fiscale attribuiti dall’Isa di appartenenza ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017.

La modifica interviene sul comma 5 dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 che governa la cosiddetta sospensione dell’atto impugnato. Ricordiamo che il citato articolo 47 condiziona, ordinariamente, il beneficio della sospensione al riconoscimento, su istanza motivata del ricorrente, del periculum in mora (cioè il danno grave ed irreparabile conseguente all’esecuzione tributaria) e, al contempo, del fumus boni iuris (cioè la verosimile fondatezza della domanda).

La sospensione, peraltro, può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all’articolo 69, comma 2 dello stesso Dlgs n. 546/1992. La garanzia può essere prestata sotto forma di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure mediante fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata, previo benestare dell’ente impositore, da un’impresa commerciale.

L’articolo 2 della legge 130/2022, disciplina in particolare proprio la prestazione di garanzia per la sospensione e dell’atto impugnato, prevedendo, e questa è la novità, che tale garanzia sia esclusa per i contribuenti che presentino particolari condizioni di affidabilità fiscale sulla base del punteggio rilasciato in relazione alla specifica posizione del contribuente interessato dagli appositi indicatori Isa. È espressamente previsto che i ricorrenti con «bollino di affidabilità fiscale» sono da intendersi coloro che, soggetti alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale, abbiamo ricevuto un punteggio pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso.

Irrilevante la media del triennio

Il nuovo sistema apre ad alcune considerazioni.La prima è che per come è formulata la modifica sembra irrilevante la media sul triennio, essendo necessario almeno un nove in tutti i periodi del triennio di osservazione. Quindi un soggetto che ha due 10 e un 8, non sembra poter accedere al nuovo beneficio. Conclusione, questa, opinabile atteso che in tema di Isa, come noto, il regime premiale si può applicare, a determinate condizioni, anche valutando la media pluriennale dei punteggi.

L’esclusione dagli Isa

La seconda considerazione è che per avere un punteggio occorre che ci sia un Isa applicabile ma spesso in questi periodi “pandemici”, gli Isa sono disapplicati a causa dei significativi cali di fatturato da un anno all’altro. L’esclusione dagli Isa rende inaccessibile il regime premiale e del tutto irrilevante il punteggio eventualmente ottenuto. Per tutti gli “esclusi”, quindi, niente Isa e niente premiale anche avendo riguardo a quest’ultima disposizione. E dato che il periodo virtuoso di osservazione, per fruire dell’esonero della garanzia nella sospensione giudiziale, è particolarmente lungo (3 anni), per molti contribuenti il nuovo beneficio sarà per lungo tempo inaccessibile.

In sintesi: sforzo apprezzabile ma risultati e benefici molto modesti.

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