Nullo l’accertamento Imu firmato da sottoscrittore privo di atto di nomina
È nullo l’avviso di accertamento Imu emesso dalla società concessionaria della riscossione dei tributi comunali, sottoscritto da un soggetto che non è stato previamente individuato, con un atto interno avente data certa, quale titolare del potere di sottoscrizione degli atti impositivi. Lo ha stabilito la Cgt di Caltanissetta con la sentenza 679/1/2022 (presidente e relatore Porracciolo).
In base all’articolo 1, comma 87, della legge 549/1995, la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
Il legislatore ha voluto così favorire l’informatizzazione delle procedure di liquidazione e accertamento dei tributi locali (Cassazione 9627/2012), ma se la ratio è chiara, la relativa formulazione non si coordina agevolmente con l’ipotesi di gestione dell’imposta in regime di concessione. Nell’ambito dell’impresa concessionaria dell’imposta, la persona alla quale viene affidata la responsabilità dell’emanazione degli atti impositivi non può che essere indicata dal titolare dell’impresa stessa e, quindi, non vi è spazio per l’adozione di un provvedimento di livello dirigenziale, come testualmente recita la norma riferendosi ad atti interni della pubblica amministrazione.
Secondo i giudici di primo grado (sia se il legale rappresentate della società concessionaria non ha proceduto alla nomina di alcun soggetto responsabile della procedura di liquidazione e accertamento dell’imposta, mantenendo tale responsabilità direttamente su di sé, sia nel caso in cui abbia individuato tale responsabile in un dipendente della stessa società), ai fini della validità dell’atto impositivo prodotto da sistemi informativi automatizzati in cui la firma autografa sia sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto che sottoscrive digitalmente l’atto, è necessario che il legale rappresentante - con scrittura di data certa anteriore all’emissione dell’atto impositivo - abbia indicato, appunto, se stesso o altro soggetto quale responsabile dell’emanazione degli atti impositivi.
Così come è illegittimo l’atto non sottoscritto da funzionari comunali muniti del relativo potere di firma, parimenti illegittimo deve ritenersi l’accertamento Imu oggetto della pronuncia, mancando la prova che il sottoscrittore fosse, al momento dell’apposizione della firma, il legale rappresentante della società concessionaria della riscossione dei tributi comunali o soggetto da lui delegato.