Imposte

Le imposte versate in Svizzera abbattono il prelievo in Italia

Ordinanza della Cassazione su un cittadino italiano che soggiorna per più di 183 giorni in Svizzera

di Antonio Longo

L’italiano che soggiorna per più di 183 giorni in Svizzera per motivi di lavoro è assoggettato a tassazione in entrambi i Paesi, ma ha diritto di scomputare le imposte elvetiche dal prelievo tributario italiano. Questa è la sintesi delle conclusioni a cui è pervenuta la Cassazione nell’ordinanza del 13 maggio.

L’agenzia delle Entrate ricorreva contro la sentenza della Ctr Piemonte che, in una controversia sul diniego di rimborso delle maggiori imposte pagate in Svizzera da un lavoratore residente in Novara, aveva accolto l’appello del contribuente, riformando la sentenza di primo grado. Il lavoratore aveva soggiornato in Svizzera negli anni di riferimento per 186 giorni ed aveva presentato la dichiarazione dei redditi in Italia versando le relative imposte, salvo poi chiederne il rimborso sul presupposto che le remunerazioni fossero imponibili solo nel Paese elvetico.

La premessa è che, in base alla norme del Tuir, per i residenti fiscali in Italia l’obbligazione tributaria grava su tutti i redditi ovunque prodotti. Nel caso di specie entrano però in gioco le sovraordinate disposizioni internazionali. In base alla convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera (articolo 15), in materia di redditi da lavoro subordinato, i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di residenza sono imponibili in entrambi gli Stati. In deroga a tale principio, le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di una attività lavorativa svolta in Svizzera sono imponibili soltanto in Italia se:

il soggetto soggiorna in Svizzera per periodi non superiori a 183 giorni nell’anno fiscale;

e le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro non residente in Svizzera;

e l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa del datore di lavoro in Svizzera.

Nel caso controverso, non si rientra nell’ipotesi di deroga delineata poiché il lavoratore novarese ha soggiornato nella Confederazione per più di 183 giorni. Tuttavia, avendo corrisposto le imposte anche in Italia, deve essere garantito un credito per le imposte assolte all’estero onde evitare la (illegittima) doppia imposizione.

La Suprema corte si esprime in questo senso e rinvia ai giudici di merito per un nuovo esame. Da un lato, viene quindi affermata l’erroneità della tesi che riteneva dovuto il rimborso totale delle imposte italiane; dall’altro lato, i giudici di legittimità stabiliscono che le imposte pagate in Svizzera a titolo definitivo dal lavoratore - che ha presentato la dichiarazione italiana - devono essere ammesse in detrazione dall’imposta netta dovuta, nei limiti della quota d’imposta corrispondente al rapporto tra il reddito estero e il reddito complessivo e al netto di eventuali somme relative a precedenti periodi d’imposta ammesse in diminuzione.

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