Finanza

Fondi de minimis, va regolarizzato lo sforamento del plafond triennale

Lettere delle Entrate per le dichiarazione relative al periodo d'imposta 2018

di Giovanni Esposito

In questi giorni stanno arrivando a molti contribuenti le lettere delle Entrate con l’invito a regolarizzare la loro posizione visto che non è stato possibile iscrivere nel Registro gli aiuti de minimis indicati nel prospetto aiuti di Stato della dichiarazione Irap relativa al periodo di imposta 2018 per superamento del plafond 2018-2019-2020.

Le regole

Le autorità possono erogare aiuti alle imprese solo previa notifica a fini autorizzati alla Commissione europea, salvo quelli di piccola entità definiti “de minimis”, che si presume non incidano sulla concorrenza in modo significativo.

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una “impresa unica” non può superare, nell’arco di tre anni, i 200mila euro (500mila per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, 100mila nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, 30mila nel settore della pesca e dell’acquacoltura, 15mila nel settore agricolo). L’impresa che richiede un aiuto in de minimis, al fine di permettere all’amministrazione concedente di verificare la disponibilità residua, deve dichiarare quali altri aiuti ha ottenuto.

Nel caso un’agevolazione concessa superi il massimale a disposizione, l’aiuto non può essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

Il registro

Dal 1° luglio 2017 è operativo, nonché liberamente consultabile (http://www.rna.gov.it), il Registro nazionale degli aiuti di Stato, i cui importi vengono registrati dalle medesime autorità responsabili e dai suoi soggetti concedenti, prima della concessione dell’aiuto; fanno eccezione gli aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione di cui all’articolo 10 del decreto ministeriale 115/2017, per i quali è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all’avvenuta fruizione: invero gli aiuti fiscali automatici e semi-automatici si intendono concessi e sono inviati massivamente ad opera dell’agenzia delle Entrate all’Rna nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono indicati (quadro RS401-2 per i redditi e IS201-2 per l’Irap). Conseguentemente, in assenza di un puntuale monitoraggio a opera del contribuente, accade che trascorso anche più di un anno dalla fruizione del risparmio d’imposta, il Registro rifiuti la relativa registrazione per superamento dell’importo complessivo concedibile nei tre esercizi di riferimento.

Assumendo per esempio che il costo agevolabile sia stato 100mila euro, va innanzitutto verificata la compilazione del rigo IS201 colonne 14 e 26 nel quale l’importo aiuto spettante va quantificato come risparmio d’imposta (3.900 euro in ipotesi di aliquota ordinaria) e non come ammontare della deduzione e spesa agevolabile (100mila euro) da indicare invece nella colonna 24: difatti la segnalazione di splafonamento potrebbe essere solo il risultato di inesatte informazioni fornite dallo stesso contribuente, cui può porvisi rimedio presentando una dichiarazione integrativa con importi corretti alla colonne 14 e 26 IS201 e versamento sanzioni in misura fissa, non avendo inciso sulla determinazione dell’Irap dovuta.

Viceversa dovrà provvedersi all’integrale restituzione dell’aiuto illegittimamente fruito mediante ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le somme dovute riferibili all’aiuto de minimis non spettante, più interessi e sanzione.

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