I temi di NT+Modulo 24

Corsi di guida professionali, tutte le verifiche per l’esenzione Iva

Dubbi applicativi per la formazione alla guida di autoveicoli, aerei, navi e imbarcazioni da diporto

Per l’esenzione Iva la varietà di corsi di insegnamento alla guida non trova nell'articolo 10, comma 1, n. 20) del Dpr 633/1972, modificato dall'articolo 32 Dl 124/2019, una regola di chiara applicazione.

La modifica seguiva la sentenza della Corte di giustizia (causa C-449/17), per cui:

• l’«insegnamento scolastico o universitario» previsto dalla disposizione unionale non comprende l'insegnamento della guida ai fini delle patenti B e C1;

• e «pur avendo ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico, resta comunque un insegnamento specialistico che non equivale … alla trasmissione di conoscenze e di competenze … caratterizzanti l'insegnamento scolastico o universitario».

Nelle sue conclusioni l’Avvocato generale (causa C-449/17, punto 42) ha rilevato che «le lezioni di scuola guida per l’ottenimento della patente di guida per la categoria C1 potrebbero essere considerate come formazione professionale se il giudice nazionale stabilisse, ad esempio, che tale formazione sia rivolta a coloro che intendono esercitare un’attività nel settore del trasporto di merci su strada e costituisca parte integrante della formazione di queste persone».

La norma aveva così escluso i corsi di guida automobilistica ai fini dell'ottenimento delle patenti per i veicoli delle categorie B e C1, senza, tuttavia, definire una regola valida anche in ambito nautico e aeronautico coerente con l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2006/112/Ce.

L’articolo 44 del regolamento Ue 282/2011 prevede che i servizi di formazione o riqualificazione professionale comprendono «le prestazioni didattiche direttamente relative a un'attività commerciale o professionale, nonché le prestazioni didattiche per la formazione e l'aggiornamento professionale», definizione potenzialmente riferibile ai corsi di guida professionale.

La risposta a interpello 162/E/2020 rileva la varietà di licenze e abilitazioni che consentono di «svolgere in ambito aeronavale l’attività di pilota a scopo professionale (pilota di linea di velivolo o elicottero, pilota commerciale di velivolo o elicottero) o a scopo ricreativo/sportivo (pilota privato di velivolo o elicottero, di aliante, di aerostato)».

I corsi di volo rappresentano un insegnamento specialistico che comprende quelli finalizzati a svolgere l'attività professionale di pilota (il corso integrato), per ciò esenti da Iva.

Per il corso modulare, articolato in due fasi di cui la seconda consente di diventare pilota commerciale o di linea, la risposta a interpello precisa che la prima rientra nel regime di esenzione se è parte integrante della formazione finalizzata allo svolgimento della professione.

Nei corsi finalizzati all’ottenimento di patenti per imbarcazioni e navi dovrebbe valere lo stesso principio. Rientrerebbero così nel regime di esenzione i corsi per la formazione finalizzata allo svolgimento di attività professionale e l'esclusione delle licenze a scopo meramente ludico o ricreativo.

La possibilità di svolgere attività professionale a chi è in possesso, da almeno 3 anni, della patente nautica ex articolo 39 del Codice della nautica da diporto (nel «noleggio occasionale») meriterebbe una precisazione da parte dell'Agenzia.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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