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Tax credit manifesti pubblicitari, le trappole da evitare nella comunicazione

di Monica Greco

  • Quando Entro il 10 marzo 2022

  • Cosa scade Comunicazione per l’accesso al credito d'imposta

  • Per chi I titolari di impianti pubblicitari privati che hanno versato il canone 2021

  • Come adempiere Telematicamente mediante software dell’agenzia delle Entrate

1In sintesi

Con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro il decreto Sostegni bis per favorire la ripresa del mercato della pubblicità ha istituito il tax credit “manifesti pubblicitari”.

Il credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, è destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico.

Si tratta di un nuovo credito d’imposta riconosciuto per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1, commi 816 e 836, della legge 160/2019.

Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro, nonché approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’agenzia delle Entrate per beneficiare del credito d’imposta.

Lo scorso 7 gennaio 2022 è stata emanata la circolare n.1/E con le modalità di fruizione del bonus.

Per accedere al tax credit manifesti pubblicitari occorre inviare telematicamente la comunicazione con il modello specifico a partire dal 10 febbraio e sino al 10 marzo 2022.

L’agenzia delle Entrate ha reso disponibile proprio il 10 febbraio la nuova versione n.1.0.0 del software che consente la compilazione della “Comunicazione canone patrimoniale”.

2Il tax credit

Il credito d’imposta, istituito dall’articolo 67-bis, comma 1, del Dl 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2021, è riconosciuto in misura proporzionale all’importo dovuto (rectius versato), con riferimento all’anno 2021, a titolo di canone.

Sotto il profilo soggettivo il credito d’imposta in commento sono i titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini.

Il credito d’imposta non si applica alle “insegne di esercizio”, come definite dall’articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al Dpr 495/1992.

Il credito d’imposta più nello specifico è attribuito in misura proporzionale all’importo dovuto dai soggetti ivi indicati, nell’anno 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

Ai fini della determinazione del tax credit la recente circolare 1/E/2022 sottolinea come per importo “dovuto” a titolo di canone si deve intendere il canone versato per l’anno 2021.

Valido anche il versamento, relativo all’anno 2021, eventualmente assolto mediante compensazione, qualora il regolamento dell’ente locale creditore lo consenta, nel rispetto delle modalità ivi previste.

Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, la circolare precisa che si ritiene ammissibile anche il versamento del canone per il 2021 effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma, comunque, entro la data di presentazione della comunicazione per la richiesta dello stesso. In tal caso, ai fini del riconoscimento del credito, rileva solo l’importo versato a titolo di canone.

Ai fini della determinazione elemento rilevante è il parametro temporale, in quanto se il versamento del canone è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, occorre ricalcolarlo parametrando l’importo versato ai 6 mesi.

Ecco lo schema esemplificativo della circolare che può guidare nel calcolo; in caso di canone versato per un periodo:

● inferiore a 6 mesi dell’anno 2021 (ad esempio 4), occorrerà considerare l’intero importo versato;
● superiore a 6 mesi dell’anno 2021, si dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6.(Ad esempio: se il canone è stato versato per 8 mesi, l'importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6);
● per l’intero anno 2021, il canone versato andrà diviso per 12 e moltiplicato per 6.

Il decreto Sostegni bis ha stabilito un limite di spesa in relazione al quale l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022.

3Utilizzo e rilevanza del credito d’imposta

Il credito fiscale in esame sarà fruibile a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento con il quale, appunto, è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Per le comunicazioni in cui l’ammontare del credito d’imposta fruibile sia superiore a 150 mila euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia (Dlgs 159/2011).

L’agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

Relativamente ai limiti di utilizzo, in assenza di una contraria previsione da parte della norma istitutiva, il credito soggiace al limite di fruizione annuale di 250 mila euro, applicabile ai crediti di imposta agevolativi in base all’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007.

Quanto al coordinamento di tale limite con quello generale alle compensazioni previsto dall’articolo 34 della legge 388/2000, la circolare 1/E/2022 precisa che si confermano i chiarimenti resi con la risoluzione 9/DF del 3 aprile 2008. Inoltre, l’articolo 67-bis del decreto non fissa un termine ultimo per l’utilizzo del credito d’imposta; pertanto, l’eventuale ammontare “residuo” potrà essere fruito secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito.

Infine, con riferimento alla rilevanza del credito d’imposta in esame la predetta circolare richiamando l’articolo 10-bis del decreto Ristori evidenzia che esso:

non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali; nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 61 del Tuir;
non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.

4Come chiedere il tax credit

Secondo quanto disposto dal provvedimento attuativo del direttore dell’agenzia delle Entrate prot. n. 295258 del 2021 i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovranno inviare il modello approvato con il provvedimento stesso.

Tale modello contiene anche il quadro “A” per l’indicazione dell’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia da compilare nel caso in cui l’importo indicato nel riquadro “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” sia superiore a 150 mila euro.

Il modello per la fruizione del credito d’imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari dovrà essere presentato dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, per comunicare l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell’agenzia delle Entrate.

Inoltre, entro i predetti termini è possibile per il contribuente:

● inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
● presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, mediante le modalità già descritte.

Il 10 febbraio scorso l’Agenzia ha reso disponibile la nuova versione 1.0.0 del software per la compilazione della “Comunicazione Canone Patrimoniale” dell’importo dovuto a titolo di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la fruizione del relativo credito d’imposta.

Nel sito dell’AdE il contribuente trova anche la versione n. 1.0.0 aggiornata al 10 febbraio del software di controllo che attraverso una specifica procedura consente di evidenziare, con appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata entro 5 giorni:
● una ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero
● lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

5Limiti e applicazione

Il tax credit in esame, come disposto dal comma 3 dell’articolo 67-bis del decreto Sostegni bis, trova applicazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento della Commissione europea 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue) agli aiuti “de minimis”.

Con riferimento al rispetto del limite “de minimis”, il provvedimento attuativo di cui al prot. 295258/2021, al punto 4.3, specifica che «se l’importo teoricamente spettante del credito d’imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del regolamento … “de minimis”, determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l’importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

In tal caso, ai fini del calcolo della percentuale di cui al punto 4.2, secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale», che sarà resa nota, come accennato nei paragrafi precedenti, entro il 21 marzo 2022.

Nell’ipotesi in cui l’impresa interessata al credito d’imposta de quo benefici di altri aiuti “de minimis”, dunque, sarà opportuno, prima di inviare la Comunicazione di accesso al tax credit verificare se l’importo di tali aiuti sommato all’agevolazione in esame non ecceda la soglia “de minimis”.

In caso di superamento, l’importo del canone parametrato ai sei mesi va corrispondentemente ridotto in modo da garantire che il complesso delle misure riconosciute in de minimis non ecceda i 200 mila euro, l’importo così rideterminato:
● deve essere indicato nel campo “Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria” del modello di Comunicazione;
● rappresenta la base di commisurazione a cui applicare la percentuale che verrà resa nota entro il 21 marzo 2022.

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