Adempimenti

Attività caritatevoli, meno obblighi sui servizi di pagamento

Il regolamento in «Gazzetta» delimita il perimetro delle deroghe sugli adempimenti di informazione e di trasparenza per le erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo

di Gabriele Sepio e Vincenzo Sisci

Pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il regolamento che individua le attività caritatevoli tra quelle di interesse generale elencate dall’articolo 5 del Codice del terzo settore, al fine di delimitare la deroga alla disciplina sui servizi di pagamento in caso di erogazioni liberali in favore degli enti del Terzo settore.

È questo l’oggetto del decreto del ministero del lavoro di concerto con quello dell’Economia 171/2022, che dà attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 11 del 2010, che esclude talune fattispecie dall’ambito di applicazione della normativa in materia di servizi di pagamento. Fra queste fattispecie esentate rientrano le operazioni di pagamento disposte nel nostro Paese da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficienza, per effettuare erogazioni liberali destinate agli enti del Terzo settore.

La semplificazione

La norma persegue un’evidente finalità di semplificazione (e di favore) verso quelle procedure di pagamento realizzate mediante servizi di comunicazione elettronica che danno luogo a un atto di beneficienza. Come tali, queste vengono esonerate da tutti quegli obblighi di informazione e di trasparenza che sono imposti, invece, di norma nei rapporti fra prestatori dei servizi di pagamento e relativi utenti.

La deroga alla normativa generale sui servizi di pagamento è sottoposta ad alcune condizioni. Ad esempio, il valore delle operazioni di pagamento che, singolarmente, non possono superare i 50 euro e, complessivamente, i 300 euro mensili, nonché la previsione per cui l’erogazione liberale deve essere destinata agli enti del Terzo settore che esercitano, fra le varie attività di interesse generale, quelle di natura caritatevole.

Le attività individuate

Il decreto pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» individua per l’appunto le attività da considerare caritatevoli ai fini della disciplina in commento. Fra queste le attività di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, la cooperazione allo sviluppo, nell’alloggio sociale, l’accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti, le attività beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti e nella protezione civile.

Il regime transitorio

Quanto ai profili temporali, l’ultimo articolo del decreto tiene conto del periodo antecedente alla piena operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), prevedendo un’apposita disciplina transitoria. Considerato che dal novembre 2021 il Runts è operativo, il regime di esclusione si applica a tutti gli enti del Terzo settore iscritti nel Runts, alle Onlus nonché alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale ancora in fase di migrazione nel nuovo registro.

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