Contabilità

Sospensione ammortamenti estesa anche ai bilanci 2021

Confermata, alle medesime condizioni, la norma già applicata all’esercizio 2020. Le imprese potranno usare i chiarimenti del documento interpretativo 9 dell’Oic

di Franco Roscini Vitali

Possibilità di non contabilizzare nel conto economico, in tutto o in parte, ammortamenti dei beni materiali e immateriali confermata anche per l’esercizio 2021.

L’emendamento al decreto Milleproroghe approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera conferma, alle medesime condizioni, la norma già applicata nei bilanci 2020.

L’emendamento interviene direttamente sull’articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 104/2020 (legge 126/2020).

Pertanto, nei bilanci relativi all’esercizio 2021 le imprese potranno applicare le medesime regole utilizzate nei bilanci 2020, utilizzando i chiarimenti contenuti nel documento interpretativo n. 9 dell’Oic.

Per esempio, la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2021 e l’estensione della stessa alle micro imprese che possono fornire l’informativa richiesta dalla norma redigendo volontariamente la nota integrativa oppure in calce al bilancio.

Il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio: pertanto, la deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei. La nota integrativa del bilancio consolidato deve dare conto anche di quali società consolidate hanno applicato la deroga.

L’applicazione della deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo il principio Oic 25.

La scelta in merito alla quota di ammortamenti non contabilizzati in bilancio deve essere coerente con le ragioni fornite nella nota integrativa.

L’ammortamento slitterà di un anno (oppure due se applicata anche nel 2020) se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene: in caso contrario, le quote di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua, cosa che può accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.

La nota integrativa deve indicare: su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; l’impatto economico e patrimoniale della deroga.

Restano ferme le altre informazioni da fornire nella nota integrativa e le altre disposizioni relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni.

Il documento interpretativo 9 contiene alcuni esempi, utili per comprendere come applicare la deroga.

Un esempio riguarda la situazione di una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l’albergo e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati.

Altro esempio riguarda una società che intende ridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura parziale, pari a sei mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50 per cento della stessa per tutte le immobilizzazioni.

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