Professione

Consiglio di Stato: il voto dei commercialisti non andava sospeso

L’ordinanza 6206 del 19 novembre respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado

di Federica Micardi

Il Consiglio nazionale dei commercialisti ha agito correttamente quando, con una delibera del 4 giugno scorso, ha indetto le elezioni degli Ordini territoriali, poi sospese dal Tar Lazio. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con l’ordinanza 6206/2021 del 19 novembre che respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.

Secondo il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto «il Consiglio di Stato ha ripristinato il percorso elettorale già intrapreso dal ministero e dal Consiglio nazionale e creato le condizioni per andare al voto con rapidità».

Nella pronuncia i giudici di Palazzo Spada ricordano che il Tar, per propria ammissione, nell’accogliere il ricorso presentato dal commercialista Felice Ruscetta che sostiene la decadenza del Consiglio per fine mandato in base al Dl 293/94, non ha considerato le numerose eccezioni sollevate dalla difesa del Consiglio nazionale, che avrebbero potuto portare a una decisone diversa e preservare la continuità operativa dell’organo in carica. E neppure ha dato rilievo al Dlgs 139/2005, che regolamenta la categoria e che è successivo al Dl 294/94, nella parte in cui consente la proroga dei vertici fino all'insediamento del nuovo organo.

L’ordinanza ricorda poi che le elezioni territoriali hanno subito dei ritardi per motivi che esulano dalla volontà del Consiglio nazionale. Da una parte, a causa della pandemia, il legislatore ha ritenuto necessario consentire le elezioni anche da remoto e dato due mesi di tempo agli Ordini per organizzarle (si veda l’articolo 31-bis del Dl 137/20, convertito con modifiche dalla legge 176/20). Dall’altra ad allungare i tempi sono state le pronunce espresse proprio dal tribunale amministrativo, che ha annullato il precedente regolamento elettorale per il mancato rispetto delle pari opportunità.

Palazzo Spada concorda con il Tar sulla necessità «di non fare eleggere e insediare organi eletti in violazione di norme imperative», un’esigenza che resta in auge anche nella prospettiva, oggi attuale, di un commissariamento dell’organo in carica, «evenienza da scongiurare - scrivono i giudici - nelle more degli approfondimenti di merito che lo stesso Tar ha reputato necessari ».

Un altro aspetto su cui si concentra il Consiglio di Stato riguarda la tempistica. Nell’ordinanza di ieri si parla della «data non prossima dell'udienza di merito fissata dal Tar» per il 25 febbraio 2022, e nelle conclusioni si prevede la trasmissione al Tar per la «sollecita fissazione dell’udienza di merito».

Cosa accadrà ora è presto per dirlo; nelle intenzioni del ministero c’è la volontà, ribadita dal sottosegretario Sisto, di procedere al più presto alle elezioni territoriali, cui spetta eleggere i vertici della categoria, per poter quindi procedere alla nomina del nuovo Consiglio nazionale.

Bisogna però vedere cosa deciderà di fare il Consiglio nazionale in carica, di cui il Consiglio di Stato ha legittimato l’operato.

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