Imposte

Contratto estimatorio oltre 24 mesi fattura dopo un anno dalla consegna

La risposta a interpello 10/2023: dopo un anno il fornitore deve emettere la fattura e versare l’imposta all’Erario. Per la detrazione si ritengono applicabili le norme del decreto Iva

Il contratto estimatorio con durata superiore ai 24 mesi richiede l’emissione della fattura dopo un anno dalla consegna, anche se di fatto non è ancora passata la proprietà.

L’interpretazione della prassi circa il trattamento Iva del contratto estimatorio, di cui la risposta a interpello 10 dell’11 gennaio 2023 resta fermamente legata alla lettera della norma. Come noto l’articolo 6, comma 2, lettera d), Dpr 633/1972, in presenza di un contratto estimatorio, considera la cessione dei beni effettuata ai fini Iva all’atto della rivendita a terzi ovvero, per i beni non restituiti, alla scadenza del termine convenuto tra le parti e comunque dopo che sia decorso un anno dalla consegna o spedizione.

I contribuenti istanti, per esigenze di semplificazioni e di risparmio dei costi, hanno intenzione di modificare il contratto estimatorio nel senso di prevedere che i beni “in conto vendita” rimangano nella disponibilità degli affiliati per un periodo massimo non di 12 mesi, bensì di 24.

L'unica strada percorribile, secondo l’agenzia delle Entrate, è l’emissione della fattura allo scadere dei 12 mesi dalla consegna. Per la fictio iuris prevista dalla norma, allo scadere di tale termine (se i beni non sono venduti né restituiti) il fornitore deve emettere la fattura e versare l'imposta all'Erario. Successivamente, entro lo scadere dei 24 mesi, gli scenari possono essere due:

1 ) i beni sono venduti a terzi;

2 ) i beni sono restituiti. Nel primo caso, il fornitore emette una nota di variazione in aumento o in diminuzione al fino di adeguare il prezzo definitivo a quello oggetto di fatturazione; nel secondo, il fornitore può annullare la fattura precedentemente emessa mediante nota di variazione in diminuzione.

Ma cosa succede alla detrazione? Nel silenzio del documento di prassi, si ritengono applicabili le norme del decreto Iva sul tema, come interpretati dalla prassi e giurisprudenza (si veda circolare 1/E/2018 e Cgue, sentenza causa C-152/02).

Pertanto, si ritiene che, allo scadere dei 12 mesi – sebbene non vi sia un trasferimento della proprietà dal fornitore al cliente in quanto gli effetti di tale trasferimento, sul piano civilistico e contrattuale, restano sospesi per ulteriori 12 mesi – se da un lato l’Iva è dovuta, dall'altro può essere detratta. In tal senso, il presupposto sostanziale (consegna dei beni) dell'effettuazione dell'operazione e quello formale del possesso di una valida fattura legittimerebbero la detrazione del soggetto affiliato prima del termine convenuto per l'acquisto (con successiva probabilità di adeguamento in aumento o in diminuzione come per il cedente).

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