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L’anziana disabile ricoverata nella Rsa può dedurre le spese mediche generiche

Le spese mediche generiche e quelle per l’assistenza specifica devono risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto

di Giuseppe Merlino

La domanda

Si chiede se per una persona anziana ricoverata presso una struttura Rsa, in possesso della legge 104/1992, è possibile portare in deduzione anziché detrazione, quindi nel rigo E25, la sola somma relativa alle spese mediche generiche e se tale somma deve essere descritta su attestazione separata rilasciata dalla struttura Rsa.
A. L. – Taranto

La risposta è affermativa se è stata riconosciuta la disabilità della persona (perché è stata riscontrata una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione) dalla Commissione medica (ex articolo 4, legge 104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra ed altro. Come precisato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730/2022 (si veda la pagina 62), «se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche (generiche) e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall'istituto. Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (cosiddetto “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario».

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