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La distribuzione dal 2023 di riserve di utili pre 2018 secondo le Entrate sconta il 26%

La risposta a interpello 454 del 16 settembre 2022 ha fornito un’interpretazione più stringente rispetto al dato normativo, che parla di utili deliberati e non del pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 31 dicembre

di Gianluca Dan

La domanda

Vorrei un chiarimento in merito alla distribuzione, da parte di una Srl, di riserve di utili formatesi prima del 31 dicembre 2017. Qualora la Srl deliberi la distribuzione entro il 31 dicembre 2022 - provvedendo entro la stessa data a registrare la delibera - ma effettui il pagamento dopo il 31 dicembre 2022, è applicabile la tassazione previgente oppure l’imposta sostitutiva del 26 per cento?
G. S. - Treviso

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 454 del 16 settembre 2022, ha affermato in un caso analogo a quello prospettato che «le riserve di utili distribuite successivamente al 31 dicembre 2022, dovranno essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 26 per cento da parte della società istante ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del Dpr 600/1973». In merito, la dottrina non concorda con l’interpretazione dell’Agenzia che disattende il dettato letterale della normativa. Anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec), con l’informativa 94/2022, ha sottolineato come la risposta a interpello 454 abbia fornito un’interpretazione più stringente rispetto al dato normativo, che parla di utili deliberati e non del relativo pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 31 dicembre (per un approfondimento si consenta il rinvio a “Dividendi, l’ora delle scelte per il regime transitorio” su NT Fisco+ del 12 ottobre 2022).

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