Imposte

Il trust non commerciale deve versare anche l’Ivie e l’Ivafe

Obbligo dal 2020. Sulle attività finanziarie tetto fissato a 14mila euro. Complesso il coordinamento tra monitoraggio in RW e imposte patrimoniali

di Michela Folli e Marco Piazza

Anche i trust possono essere soggetti all’obbligo di corrispondere l’Ivie e l’Ivafe rispettivamente sugli immobili e le attività finanziarie detenute all’estero. La circolare 34/E del 2022, paragrafo 6 fa il punto, tenendo conto delle novità introdotte con l’articolo 1, commi 710 e 711 della legge 160 del 2019.

L’obbligo riguarda solo i trust fiscalmente residenti in Italia. La circolare non è esplicita, ma è evidente che i trust interessati sono solo quelli equiparabili agli enti non commerciali, dato che le due imposte sono dovute solo dalle persone fisiche, le società semplici e associazioni professionali equiparate e gli enti non commerciali.

La versione definitiva della circolare non si discosta dalla bozza se non per alcune precisazioni “di forma”. Viene ad esempio confermato il tetto di 14mila euro previsto per l’Ivafe.

Inoltre viene ribadito che per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta - fattispecie di esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi - il trust è comunque tenuto al versamento della relativa Ivie qualora dovuta.

Per quanto riguarda la posizione dei beneficiari del trust, la circolare si limita a precisare che l’Ivie e l’Ivafe non devono essere assolte dai beneficiari di trust opachi in quanto manca il presupposto per l’assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell’immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso o la detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.

Però che nella stessa situazione si trovano i beneficiari di trust cosiddetti «trasparenti». I trust «trasparenti» sono quelli in cui siano puntualmente individuati i soggetti che risultino titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. Questo è l’elemento che distingue i trust trasparenti da quelli opachi, ma, quanto alla titolarità dei beni, anche i trust trasparenti, come quelli opachi, detengono la proprietà delle attività estere.

Nel caso dei trust interposti, invece, l’Ivie e l’Ivafe devono essere evidentemente, corrisposte dagli interponenti.

Occorre coordinare le regole Ivie e Ivafe con quelle sulla compilazione del quadro RW, dato che i due tributi si liquidano in questo quadro.

La circolare, infatti, definisce – in modo certamente più preciso della circolare 38/E del 2013 – i casi in cui i titolari effettivi di un trust (ai sensi della normativa antiriciclaggio) devono compilare il quadro RW, dando rilevanza alla distinzione fra trust «discrezionali» e «non discrezionali». Dal paragrafo 5.2 della circolare si comprende che nel caso – più frequente – di trust discrezionale, il quadro RW va compilato, dal titolare effettivo, quando sorga, a suo favore un “credito” verso il trust, ad esempio perché il trustee gli abbia comunicato la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del trust. Il paragrafo 5.1 precisa, peraltro, che il trust trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio «non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti» (che sono tenuti, in luogo del trust, al monitoraggio della quota di patrimonio di loro pertinenza). Ivie ed Ivafe, però, dovrebbero essere comunque pagate integralmente solo dal titolare delle attività che è esclusivamente il trust.

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