Adempimenti

Per la riforma dello sport nessun obbligo di patrimonio minimo

Si crea un ostacolo per le associazioni che vogliono diventare Ets

di Gianluca Abbate e Gabriele Sepio

Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) salta la previsione del patrimonio minimo per l’acquisto della personalità giuridica. Questo quanto previsto dalla Riforma dello sport (Dlgs 39/2021) che consente di poter ottenere il riconoscimento mediante l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (che sostituisce l’attuale Registro Coni).

Un meccanismo che se per certi versi ricalca la procedura disciplinata dall’articolo 22 del Cts per altri se ne discosta.Così come previsto per gli Ets, anche l’articolo 14 del Dlgs 39/2021, affida al notaio il compito di verificare il possesso dei requisiti necessari per la configurabilità della natura dilettantistica dell’ente, dimenticando però di assegnare allo stesso il controllo sulla sussistenza patrimoniale.

Stando al tenore letterale della norma, infatti, il notaio dovrà verificare i soli requisiti relativi all’adeguatezza dei contenuti statutari. In particolare, l’indicazione della finalità sportiva dilettantistica, l’esercizio, in via stabile e principale, dell’organizzazione, gestione di attività sportive dilettantistiche (comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva), l’assenza di fini di lucro nonché l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Una volta compiuta tale verifica, spetterà al notaio depositare l’istanza di riconoscimento della personalità giuridica presso il Dipartimento per lo sport.

Nessuna previsione in ordine ai requisiti patrimoniali minimi, con la conseguenza che a differenza di quanto avviene per il riconoscimento della personalità giuridica per gli Ets, il notaio non sarà obbligato al controllo sull’adeguatezza patrimoniale dell’ente. Quindi sarà possibile per l’Asd ottenere la personalità giuridica senza disporre di un patrimonio minimo godendo comunque di un’autonomia patrimoniale perfetta. Un elemento, questo, che desta non poche perplessità soprattutto se si pensa all’ipotesi in cui l’Asd decida di assumere contestualmente la qualifica di Ets (chance prevista dal Dlgs 36/2021). In questo caso potremmo trovarci di fronte ad un’associazione sportiva che possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica mediante l’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive ma non nel Runts (dove è richiesto un patrimonio minimo di 15mila euro). Un aspetto che potrebbe creare problematiche di accesso a quelle Asd che intendono iscriversi al Terzo settore. Sul punto, è bene evidenziare che seppur l’operatività della Riforma dello sport sia stata differita per consentire eventuali decreti correttivi, lo scenario prospettato potrebbe rimanere invariato. Occorrerà perciò un intervento di raccordo tra le disposizioni del Cts e quelle della Riforma dello sport .

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