Distribuzione degli utili deliberata nel 2017 ed effettuata nel 2022 con regime transitorio
In base alla risoluzione 56/E/2019 risulta applicabile il regime fiscale previgente che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili
Al dubbio del lettore ha risposto l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 6 giugno 2019 n. 56. Ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili. Pertanto la distribuzione entro il 31 dicembre 2022 determina l’imponibilità in capo ai soci detentori di una partecipazione qualificata del 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016.
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