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Distribuzione degli utili deliberata nel 2017 ed effettuata nel 2022 con regime transitorio

In base alla risoluzione 56/E/2019 risulta applicabile il regime fiscale previgente che differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili

di Gianluca Dan

La domanda

Una Srl vuole pagare entro il 31 dicembre 2022 ai propri soci, titolari di partecipazioni qualificate, gli utili relativi al bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 e deliberati in distribuzione nell’assemblea dell’anno 2017. In questo caso quale deve essere la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate? Dato che la delibera di distribuzione è stata assunta anteriormente al 1° gennaio 2018, la società deve seguire il nuovo regime, con applicazione della ritenuta del 26%, oppure la distribuzione dei dividendi può rientrare nel regime transitorio di cui alla legge 205/2017 e, quindi, con applicazione del previgente regime di tassazione (imponibilità al 49,72% degli utili formatisi dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016)?
P. C. - Genova

Al dubbio del lettore ha risposto l’agenzia delle Entrate con la risoluzione 6 giugno 2019 n. 56. Ancorché la norma faccia riferimento alle distribuzioni di utili deliberate «dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022», si ritiene, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della disposizione in commento, che il regime transitorio trovi applicazione per gli utili distribuiti anche sulla base di delibere adottate fino al 31 dicembre 2017. Considerata la volontà del legislatore di salvaguardare (per un periodo di tempo limitato) il regime fiscale degli utili formati in periodi d’imposta precedenti rispetto all’introduzione del nuovo regime fiscale, si ritiene, pertanto, che anche alle distribuzioni di utili deliberate entro il 31 dicembre 2017 risulti applicabile il regime fiscale previgente che, come detto, differenzia la misura imponibile in ragione del periodo di formazione degli utili. Pertanto la distribuzione entro il 31 dicembre 2022 determina l’imponibilità in capo ai soci detentori di una partecipazione qualificata del 49,72% con riferimento agli utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2016.

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