Adempimenti

Autodichiarazione aiuti Covid, la corsa a ostacoli continua

<span class="argomento"/>Mentre si avvicina la scadenza del 31 gennaio l’agenzia delle Entrate aggiorna le Faq. Novità su conferimento d’azienda dell’impresa individuale e compilazione con riferimento agli altri aiuti

Continua la corsa a ostacoli per la compilazione del modello dell’autodichiarazione da presentare all’agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 gennaio 2023 per il monitoraggio degli aiuti di stato Covid.

L’agenzia delle Entrate, infatti ad inizio anno ha nuovamente aggiornato le Faq relative all’autodichiarazione in questione pubblicando, nell’apposita sezione del sito, due ulteriori chiarimenti.

Ricordiamo infatti che il termine di scadenza per la presentazione dell’autodichiarazione necessaria ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella comunicazione della Commissione europea Temporary framework (Tf) è stata oggetto di numerosi rinvii, proprio in considerazione delle criticità che erano state sollevate per la compilazione, e che ad oggi, in assenza di ulteriori proroghe, deve essere presentata entro il prossimo 31 gennaio.

Gli ultimi due chiarimenti pubblicati dall’agenzia delle Entrate riguardano rispettivamente il soggetto obbligato alla presentazione dell’autodichiarazione in caso di conferimento d’azienda dell’impresa individuale e la compilazione del quadro A sezione II con riferimento agli altri aiuti.

Con la prima Faq l’Agenzia esamina il caso di un imprenditore individuale che, dopo aver fruito di aiuti Covid da «regime ombrello», conferisce la propria azienda nella società X. Il dubbio che si pone riguarda il soggetto che deve presentare l’autodichiarazione con riferimento ai predetti aiuti, se l’obbligo ricade sulla società X (conferitaria) per conto dell’ex imprenditore individuale (conferente) oppure direttamente su quest’ultimo.

Viene chiarito che in caso di conferimento dell’azienda da parte di un’impresa individuale non si verifica estinzione del dante causa (conferente), in quanto anche dopo il conferimento la persona fisica ex imprenditore continua a “esistere” e, pertanto, nel caso in esame non è richiesto che l’autodichiarazione sia presentata dalla società conferitaria per conto del conferente. Sarà direttamente quest’ultimo a trasmettere l’autodichiarazione con riguardo agli aiuti Covid di cui ha beneficiato, senza compilare il riquadro «Rappresentante firmatario della Dichiarazione».

Con la seconda Faq, denominata «Altri aiuti del quadro A (sezione II)» viene analizzato il caso di un contribuente che ha fruito aiuti da «regime ombrello» (elencati nell’articolo 1 del Dm 11 dicembre 2021), riconosciuti nell’ambito della sezione 3.1 del Temporary framework (Tf), ed altri aiuti Covid non da «regime ombrello», impattanti sulla sezione 3.12 del Tf. Il dubbio riguarda le modalità di compilazione dell’autodichiarazione Covid.

L’Agenzia chiarisce che è necessario:

• compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.1 del Tf;

• non compilare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della sezione 3.12 del Tf;

• compilare la sezione I del quadro A, barrando la casella «Sez. 3.1» in corrispondenza degli aiuti da regime ombrello ricevuti;

• non compilare la sezione II del quadro A.

Si tratta di un chiarimento importante in quanto se il modello non fosse compilato secondo queste modalità si corre il rischio di effettuare un errore bloccante per l’invio.

Queste ultime due Faq si vanno ad aggiungere ad una serie di chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha pubblicato nei mesi scorsi. Tra le più rilevanti vi sono quelle che riguardano le modalità di restituzione degli aiuti di stato Covid chiarendo che per il riversamento è necessario seguire l’ordine cronologico della registrazione degli stessi nell’Rna e che è possibile restituire le agevolazioni Covid ricevute in eccesso scomputandole dagli aiuti successivi.

Con questa ultima Faq sono state infatti chiarite le modalità con le quali è possibile restituire le somme in eccesso scomputandole da altri aiuti successivamente ricevuti dalla medesima impresa (tra cui vi rientrano il bonus tessile; il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno; contributi a fondo perduto wedding, intrattenimento; credito d’imposta locazioni imprese turistiche eccetera).

Pertanto per gli splafonamenti, in alternativa al riversamento tramite modello F24, è possibile scomputare gli importi eccedenti i massimali utilizzando le istanze per il riconoscimento di altri contributi/crediti di imposta.

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