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Onlus, non basta indicare l’assenza dello scopo di lucro nello statuto

La sentenza 1081/1/2022 della Ctr Calabria ribadisce che occorre valutare l’effettivo esercizio di attività non commerciali da parte della realtà non profit

di Ilaria Ioannone

Per mantenere la qualifica di Onlus non è sufficiente l’indicazione nello statuto dell’assenza dello scopo di lucro. Occorre, invece, valutare l’effettivo esercizio da parte della realtà non profit di attività non commerciali. Un principio di diritto quello che si evince dalla lettura della sentenza 1081/1/2022 della Ctr Calabria e che punta a ribadire i criteri necessari per mantenere la qualifica di ente non commerciale ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal Dlgs 460/1997.

La vicenda

Il caso sottoposto all’attenzione dei giudici riguarda infatti un’associazione dotata della qualifica di Onlus, ed impegnata nella gestione dei centri di accoglienza alla quale, veniva contestato da parte dell’agenzia delle Entrate lo svolgimento di attività in prevalenza commerciale con la contestuale richiesta di recupero delle somme spettanti a titolo di Ires e Iva. Una circostanza quella evidenziata dall’Amministrazione finanziaria rinvenibile nelle modalità di svolgimento dell’attività istituzionale mediante il ricorso ad appalti e subappalti, alla creazione di società fittizie con nomina di amministratori “teste di legno”. Si tratta, infatti, di elementi che consentirebbero di ritenere lo svolgimento dell’attività con modalità commerciali tali da far venire meno non solo la permanenza dei requisiti di ente non commerciale in base all’articolo 148 del Tuir ma anche la perdita della qualifica di Onlus.

I limiti

Giova, infatti, ricordare che il regime fiscale previsto dal Dlgs 460/1997 consente di svolgere attività direttamente connesse a condizione che, in ciascun esercizio e nell’ambito di ciascuno dei settori di attività:

• le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali;

• i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.

In caso di superamento dei limiti consentiti o dell’eventuale svolgimento di attività «direttamente connesse» in via prevalente, infatti, scatta la perdita della qualifica di Onlus, con conseguente decadenza dai relativi benefici fiscali e obbligo di devolvere il patrimonio accumulato in vigenza del regime agevolativo (circolare 59/E/2007). Contestazioni quelle mosse dall’Amministrazione finanziaria che tuttavia vengono rigettate dalla stessa Associazione che ritiene, in linea con quanto previsto dallo Statuto, di essere un ente senza fini di lucro contraddistinto da un sodalizio di volontari, avente per scopo opere ed interventi in soccorso dei singoli e delle collettività per calamità sia in sede nazionale che internazionale. Principi questi che consentirebbero di qualificare l’ente come Onlus, meritevole del regime fiscale di assoluto favore.

La decisione

Di contrario avviso, tuttavia, si dimostra il collegio calabrese, che osserva come l’associazione si sia limitata a ribadire, in termini meramente assertivi, la vantata qualità di Onlus. Sulla base di tali presupposti, quindi, si giunge a ribadire l’esercizio da parte della realtà non profit di attività di tipo commerciale a scopo di lucro. Con la conseguenza che mancando i presupposti per la qualifica di Onlus l’ente sarà tenuto a versare quanto dovuto dall’avviso di accertamento in precedenza ricevuto.