Imposte

Servizi di revisione, rimborso Iva possibile anche dopo un anno

Via libera se l’emissione tardiva della nota di credito non si deve al contribuente

di Alessandro Germani

La risposta 269/2023 contiene l’apprezzabile conferma che un contribuente il quale abbia fatturato in Iva anziché esenti i servizi di revisione interna a un fondo pensione può chiedere a rimborso l’Iva versata se la tardiva emissione della nota di credito non è imputabile a un suo comportamento intempestivo.

I fatti. La società Alfa svolge il servizio di revisione interna che le è stato esternalizzato da un fondo pensione. L’articolo 5-bis del Dlgs 252/05 definisce alcune funzioni fondamentali, fra cui la revisione interna, che può essere anche esternalizzata. Si tratta dei cosiddetti controlli di terzo livello. L’istante chiede se l’attività debba essere fatturata in esenzione o assoggettata ordinariamente a Iva. Domanda altresì se le verifiche di attendibilità delle rilevazioni contabili e gestionali appaltate a terzi siano da assoggettarsi sempre a Iva o a esenzione. Infine, poiché da inizio 2021 ha fatturato con Iva le attività, chiede se possa emettere nota di credito per il recupero dell’imposta versata.

Sul primo quesito le Entrate affermano che esso è inammissibile in quanto si sono già espresse con la risposta 583 del 2022. Nella risposta era stato chiarito che la revisione interna, anche se esternalizzata, in quanto funzione fondamentale di un fondo pensione implica l’esenzione Iva. Vero è che andrebbe compreso se il contribuente abbia presentato l’interpello prima o dopo la pubblicazione della risposta 583, che risale al 7 dicembre 2022. È evidente che ormai, vista la fioritura di risposte, è opportuno verificarle attentamente prima di fare qualunque istanza. In questo i meccanismi di intelligenza artificiale citati nella legge delega potrebbero aiutare i contribuenti a orientarsi nel dedalo. Anche il secondo quesito è definito inammissibile, ma anche qui i criteri sono desumibili nella recente 583.

Infine, per il terzo quesito l’Agenzia chiarisce che la nota di variazione ex articolo 26 del Dpr 633/72 è lecita solo per operazioni dove non è ancora decorso il limite temporale di un anno dalla data d’emissione della fattura. L’alternativa di una richiesta di rimborso in base all’articolo 30-ter, comma 1, del Dpr 633/72 entro un limite di due anni dal versamento dell’imposta non può essere – normalmente – la risposta allo spirare del termine di un anno per l’emissione della nota di variazione. A meno che il contribuente sia stato impossibilitato a emetterla per cause a lui non imputabili. Se l’inerzia è dunque incolpevole, perché le novità sulla revisione interna sono partite il 1° gennaio 2021, la società cautelativamente ha fatturato in Iva, la risposta del 7 dicembre 2022 ha chiarito che la fattispecie è assoggettabile a esenzione, non c’è più spazio per l’emissione della nota ma il contribuente avrà diritto al rimborso dell’Iva già versata.

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