I temi di NT+Modulo 24

Iva, ricarica auto da colonnine equiparata alla cessione di beni

E-mobility service provider obbligati a registrarsi negli Stati dell’operazione

di Luca Lavazza

Il comitato Iva che nel corso della 118ª riunione (verbalizzata nel working paper 1019) è tornato ad affrontare il tema del trattamento ai fini Iva delle operazioni di ricarica su impulso dell’Italia che si è fatta portatrice di un’istanza di riesame delle posizioni precedenti (working paper 969 del 13 maggio 2019 e guidelines 972 del 3 giugno 2019).

Il problema è se le operazioni di ricarica si qualifichino come cessioni di beni (cessioni di energia elettrica) o prestazioni di servizi. La supply chain più comune prevede che la prima operazione sia tra il fornitore di energia elettrica nei confronti del Cpo (Charge point operator) sulla quale non vi sono dubbi in merito alla qualificazione di cessione di beni. Il trattamento Iva dei passaggi successivi, dal Cpo nei confronti dell’eMsp (eMobility service provider) e da quest’ultimo al consumatore finale è invece dubbio.

Le due possibili soluzioni sono le seguenti: la prima vede la cessione dell’energia come operazione principale alla quale accedono in via accessoria (quindi assumendone lo stesso trattamento Iva) i servizi come quelli di prenotazione dell’area e infrastruttura di ricarica, di geolocalizzazione e la App; la seconda, invece, qualifica l’intero pacchetto di ricarica come un unico servizio generico costituito da un insieme di vari elementi.

Concentrandosi sul rapporto a valle, quello tra l’eMsp e il consumatore finale privo di soggettività passiva di imposta, la qualificazione come servizio avrebbe il pregio di essere semplice in quanto le ricariche effettuate sarebbero tassate, a norma dell’articolo 7-ter del Dpr 633/72, sempre nel paese di stabilimento del fornitore (l’eMsp). Quindi un cliente di un eMsp stabilito in Italia si vedrebbe addebitata sempre Iva italiana anche quando le ricariche avvenissero in qualsiasi altro paese europeo. L’inquadramento come cessione di beni, invece, da un lato ha il pregio di far coincidere l’applicazione dell’Iva con il paese di consumo, quello di ricarica, mentre, dall’altro, richiede l’identificazione in ciascuno di questi paesi.

Il comitato Iva ha confermato (richiamando i principi della Corte di giustizia sentenza C-185/2001, Auto lease Holland) la qualificazione di cessione di beni attribuibile alle operazioni di ricarica. La soluzione individuata, come detto, comporta per l’eMsp un oneroso obbligo di registrazione negli stati in cui avviene la ricarica. La soluzione a tale problema potrebbe arrivare dall’estensione del regime di semplificazione del One stop shop (Oss) anche alle operazioni di ricarica.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.
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