Controlli e liti

Liti in Cassazione, attestazioni dell’Agenzia sulle chiusure agevolate

La procedura potrà consentire di arrivare più velocemente all’emissione dei decreti di estinzione

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’agenzia delle Entrate invierà alla cancelleria della Cassazione attestazione informatica della presentazione della domanda di definizione e del relativo versamento dei contribuenti che si sono avvalsi della definizione della lite pendente presso la Suprema corte. Le attestazioni relative alla definizione scaduta lo scorso 16 gennaio (legge 130/2022) saranno trasmesse entro il 31 marzo mentre per quelle relative alla definizione in corso (legge finanziaria 2023) e in scadenza il prossimo 30 giugno, l’invio avverrà entro il 10 luglio.

A prevedere queste comunicazioni è il nuovo Dl in arrivo per il Pnrr. Secondo la relazione illustrativa, inoltre, le verifiche formali sulle comunicazioni inviate dall’Agenzia (messa in carico delle istanze comunicate dagli Uffici, verifica della corrispondenza del nominativo, codice fiscale, eccetera) saranno svolte anche dal nucleo della Guardia di Finanza in servizio presso la Cassazione.

Sia la definizione delle liti in Cassazione contenuta nell’articolo 5 della legge 130/2022 (di riforma della giustizia tributaria) sia la vigente previsione contenuta nella legge 197/2022 (articolo 1, commi da 186 e successivi) prevedono l’estinzione del processo in caso di perfezionamento dell’istanza.

Tali norme hanno anche la finalità (oltre evidentemente di gettito) di smaltire l’arretrato tributario pendente soprattutto presso la Suprema Corte che risponde a uno degli obiettivi del Pnrr.

Al fine di accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio di competenza della Corte, viene introdotto un raccordo telematico tra l’agenzia delle Entrate e la sezione tributaria della Cassazione relativo alle domande di definizione presentate agli Uffici. Secondo le intenzioni del legislatore, infatti, il controllo della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, previsti per dichiarare l’estinzione del giudizio, è facilitato dalla creazione di un canale telematico relativo al flusso delle domande di definizione, facilmente accessibile al collegio.

Peraltro, a tale canale accederebbe non solo la cancelleria (per collegare celermente il fascicolo processuale da sottoporre al giudice alla singola istanza di definizione) ma anche la Polizia tributaria in servizio presso la Cassazione che, in prima battuta, tramite le comunicazioni telematiche effettuate dagli Uffici, effettuerebbe le necessarie e prodromiche verifiche formali (messa in carico delle istanze comunicate dagli Uffici, verifica della corrispondenza del nominativo, codice fiscale, eccetera).

L’esistenza di un canale autonomo assicura così di giungere celermente alla dichiarazione di estinzione del giudizio e di aumentare numericamente l’emissione di decreti di estinzione presidenziali, senza gravare i collegi delle relative incombenze. Per le domande relative alla definizione della legge 130/2022, scaduta il 16 gennaio scorso, gli uffici nell’attestazione informatica, oltre all’avvenuta presentazione della domanda e del versamento, dovranno anche segnalare l’assenza di provvedimento di diniego, la cui presenza non consentirebbe l’immediata estinzione della lite.

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