Adempimenti

Software e stampanti 3D mettono in discussione l’aliquota al 10% sull’arte

Se l’intervento manuale dell’artista è residuale scatta l’imposta ordinaria

ADOBESTOCK

di Matteo Balzanelli

Considerati gli importi in gioco e il fatto che spesso gli acquirenti sono privati per i quali l’Iva rappresenta un onere aggiuntivo, l’inquadramento delle cessioni di opere d’arte da parte degli autori implica la soluzione di notevoli problematiche, destinate peraltro a moltiplicarsi per la novità delle forme artistiche e l’evoluzione degli “utensili” a disposizione. Si pensi alla vendita di sculture realizzate avvalendosi di software e stampanti 3D di cui alla risposta a interpello 303/2020.

Il problema riguarda l’applicabilità dell’aliquota del 10% (prevista dal n. 127-septiesdecies, tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/72) per gli oggetti d’arte ceduti dagli autori (o loro eredi o legatari) e compresi fra quelli indicati nella tabella allegata al Dl 41/95.

La riduzione d’aliquota, tuttavia, spetta solo se l’opera è interamente eseguita dall’artista. Il che non avviene se, come nella fattispecie, l’intervento manuale dell’autore è residuale e limitato a interventi di finitura/verniciatura. Inoltre, non si tratta neppure di opere a tiratura limitata a otto esemplari, dato che è previsto che siano realizzate anche decine di pezzi della stessa creazione. Ne deriva che la cessione dei beni in questione sconta l’aliquota ordinaria. Trenta sono invece gli esemplari che l’autore può “tirare” delle fotografie dallo stesso realizzate, firmate e numerate, beneficiando dell’aliquota Iva ridotta, come peraltro confermato dalla corte di Giustizia Ue nella sentenza C-145/18 in relazione alla disciplina francese. L’attenzione va però anche a una questione che si pone a monte di quella relativa alla giusta “misura” dell’imposta. Ci si può infatti domandare se la cessione da parte dell’artista di un’opera nella quale si “sostanzia” materialmente lo stesso diritto d’autore (scultura, dipinto, fotografia) rappresenti un’operazione soggetta a imposta oppure se essa sia da escludere dal campo applicativo Iva ai sensi dell’articolo 3, comma 4, lettera a), Dpr 633/72 in quanto compresa fra le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore. Con riguardo alle opere fotografiche, la risoluzione 94/1997 afferma che la loro cessione da parte dell’autore non è soggetta a Iva, trattandosi di opere protette dalla legge sul diritto d’autore. La giurisprudenza europea (sentenza C-169/00) ritiene invece che l’esclusione da imposta riguardi solo le prestazioni di servizi e non la cessione del bene/opera d’arte. Un intervento ufficiale che delinei chiaramente il confine fra le varie tipologie di operazioni sarebbe opportuno, anche tenendo conto della rilevanza di espressioni artistiche del tutto nuove, anche digitali (per esempio, gli Nft, non fungible token).

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