Adempimenti

Aumento delle addizionali per compensare la flat tax

di Pasquale Mirto

Con la legge di stabilità per il 2019 (legge 145/2018) i Comuni, le Province e le Regioni tornano a poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016.

Naturalmente, ciò non vuol dire aumento generalizzato di tutti i tributi comunali, perché in realtà molti enti avevano già “consumato” tutta la leva fiscale.

Il termine per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe è fissato al 28 febbraio, scadenza per l'approvazione dei bilanci comunali, e tale termine è valido anche per gli enti che hanno già approvato il “proprio” bilancio, con l'unica conseguenza che se le delibere tariffarie o regolamentari comportano una variazione delle poste già iscritte in bilancio, sarà necessario approvare contestualmente una variazione del bilancio di previsione e non procedere alla sua totale riapprovazione (risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione permanente finanze).

Per quanto riguarda l'addizionale Irpef, i Comuni hanno la possibilità di aumentare l'aliquota fino allo 0,8 per cento, ma anche di rimodularne l'applicazione, rideterminando le soglie di esenzione o le singole aliquote, in caso di applicazione per scaglioni di reddito, che si ricorda devono essere gli stessi di quelli previsti ai fini Irpef.

Anche le regioni hanno la possibilità di aumentare l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, pari all'1,23%, fino ad arrivare a un'aliquota massima del 3,33 per cento.

Sul fronte delle addizionali va però tenuto conto dell'estensione del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 ed ora esteso allo soglia dei compensi e ricavi fino a 65mila euro. Il regime è quello previsto dal comma 64 della legge 190/2014, il quale prevede che l'imposta sostituiva sostituisce non solo l'Irpef, ma anche le addizionali comunali e regionali, oltre all'Irap. Nella relazione tecnica alla legge di stabilità si è stimata, a decorrere dal 2020, una perdita di gettito per l'addizionale comunale di 59 milioni di euro, e per quella regionale di 119,5 milioni di euro.

Possibili aumenti anche per Imu e Tasi, ricordando che l'aliquota Imu massima è pari al 10,6 per mille, mentre quella Tasi può arrivare fino al 2,5 per mille, anche se occorre ricordare che la normativa comunque prevede che la sommatoria delle aliquote Imu e Tasi non può comunque essere superiore al 10,6 per mille. Un discorso a parte deve essere fatto per la maggiorazione Tasi dello 0,8 per mille, che si va a sommare al limite massimo del 10,6. Inizialmente tale maggiorazione doveva servire a finanziare le detrazioni per l’abitazione principale, ma a seguito dell'esenzione Tasi per tali immobili è stata data la possibilità di continuare ad utilizzarla anche per immobili diversi dall'abitazione principale, possibilità che ha trovato conferma anche per il 2019. Ovviamente, la proroga vale solo per gli enti che avevano già deliberato la maggiorazione, ed anche quest'anno è richiesta l'adozione di un'espressa delibera confermativa.

Sul fronte Tari, anche se tale entrata non era sottoposta a blocco, va segnalata la proroga della possibilità di derogare ai coefficienti di produzione dei rifiuti nei limiti del 50% dei valori minimi o massimi previsti dal Dpr 158/1999, proroga necessaria ad evitare aumenti generalizzati per tutti gli utenti.

La legge di stabilità cerca di mettere ordine anche in tema di imposta di pubblicità, a seguito della confusione creata dalla sentenza della Corte Costituzionale 15/2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle maggiorazioni fino al 50% sull'imposta di pubblicità deliberate, anche tacitamente, dai Comuni a partire dal 2013, benché difatti sia stata confermata la legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 739 della legge 208/2015 che aveva la funzione di salvaguardare proprio le delibere dei Comuni che avevano già deliberato la maggiorazione. Ora la legge di stabilità prevede che dal 1° gennaio 2019 le tariffe ed i diritti possono essere aumentati fino al 50% per le superfici “superiori” al metro quadrato. La norma, invero, non ripristina integralmente le facoltà di aumento, perché non considera gli aumenti fino al 20% che potevano essere disposti, in base all'abrogato articolo 11, comma 10 della legge 449/1997, per le superfici fino ad un metro quadrato (Mef, circolare 1/2001). Questo mancato gettito potrà essere compensato agendo sulla possibilità di dividere il territorio in due categorie, applicando alla categoria speciale una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, ex articolo 4 del Dlgs 507/1993.

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