Controlli e liti

Decreto ingiuntivo, la tassa è fissa sugli interessi di natura corrispettiva

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di Rosanna Acierno

In forza del principio di alternatività Iva-registro, il decreto ingiuntivo con cui il tribunale intima al convenuto inadempiente di restituire all’istituto di credito il finanziamento a suo tempo concesso, unitamente agli interessi maturati, sconta l’imposta di registro in misura fissa di 200 euro. Questo però a patto che tali interessi siano stati pattuiti convenzionalmente quale remunerazione del capitale posto a disposizione e, dunque, a condizione che essi abbiano mera natura corrispettiva e non natura moratoria. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Cgt della Lombardia con la sentenza n. 362/22/2023 del 1° febbraio 2023 (presidente Guicciardi, relatore Marcantonio).

La pronuncia trae origine da un decreto ingiuntivo con cui il tribunale di Sondrio aveva ingiunto a una società la restituzione, a favore dell’istituto bancario ricorrente, del finanziamento ricevuto e degli interessi fino a quel momento maturati sulle somme ricevute. Con apposito avviso di liquidazione notificato anche all'istituto bancario in qualità di coobbligato, l’ufficio territoriale delle Entrate assoggettava a imposta di registro in misura fissa (pari a 200 euro) il contratto di conto corrente ipotecario e l’ingiunzione a titolo di restituzione della quota capitale, mentre in misura proporzionale (secondo l’aliquota del 3%) la quota degli interessi.

Così l’istituto di credito proponeva ricorso contro l’atto impositivo dinanzi alla allora Ctp di Sondrio per chiederne la dichiarazione di nullità nella parte in cui assoggettava a tassazione proporzionale la quota di interessi, sebbene gli stessi avessero natura corrispettiva e non moratoria.

Ritenendo che la questione dovesse essere risolta per analogia all’ingiunzione principale, la quale aveva ad oggetto la restituzione di una somma in conto capitale rientrante nella base imponibile ai fini Iva, la Ctp di Sondrio accoglieva il ricorso con apposita sentenza che veniva poi impugnata dall’ufficio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo Grado della Lombardia.

Così, nel confermare il giudizio reso dal giudice di primo grado, il collegio regionale lombardo ha precisato che l’imposta di registro dovuta sugli interessi riportati in un decreto ingiuntivo va liquidata in misura fissa qualora essi, come nel caso di finanziamento, abbiano natura corrispettiva in quanto pattuiti convenzionalmente quale remunerazione del capitale posto a disposizione dell’istituto bancario.

Soltanto gli interessi moratori, infatti, sono esclusi dalla base imponibile Iva secondo quanto stabilito dall’articolo 15 del Dpr 633/72 e, pertanto, in applicazione del principio di alternatività di cui al combinato disposto dell’articolo 8 della Tariffa, parte I e dell’articolo 40 del medesimo Dpr 131/86, scontano l’imposta di registro proporzionale con l’aliquota del 3% ai sensi dell’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/86.

Gli interessi convenzionali si configurano invece come prestazioni che, ancorché risultino esenti da Iva, si considerano “soggette” ad Iva ai fini del citato principio di alternatività e, quindi, scontano l’imposta di registro in misura fissa.

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