Imposte

Aiuti Covid, il plafond varia con la modalità di utilizzo

Massimale più alto se il credito del 2020 è stato sfruttato in Redditi. Il cessionario deve utilizzare il tax credit affitti entro l’anno d’acquisto

di Luca Gaiani

La data di fruizione dei crediti di imposta rientranti nel quadro temporaneo degli aiuti di Stato, che serve per stabilire il massimale di volta in volta applicabile, dipende dalla scelta del contribuente tra compensazione e inserimento in dichiarazione dei redditi. Il chiarimento giunge dalla risposta a interpello 153/2022 delle Entrate che fornisce ulteriori precisazioni in merito alla precedente 797/2021 (si veda il precedente articolo «Tax credit affitti non compensato inutilizzabile negli esercizi successivi»). Si conferma che, per il tax credit locazione acquistato da terzi, la fruizione o la nuova cessione doveva essere fatta entro il 31 dicembre dell’anno di acquisto.

La risposta 153/2022, che affronta il caso di un credito di imposta sui canoni di locazione (articolo 28 del Dl 34/2020), tratta incidentalmente, ma in modo esaustivo, della evoluzione della disciplina comunitaria degli aiuti di stato in periodo emergenziale prevista dalla comunicazione Ue del 19 marzo 2020 e dalle successive modifiche che hanno in particolare aumentato la soglia massima di fruibilità.

La risposta, richiamando quanto indicato nel Dm Economia dell’11 dicembre 2021 (riguardante la comunicazione da effettuare all’agenzia delle Entrate per la verifica del rispetto dei limiti comunitari), sottolinea che per individuare il massimale applicabile (800mila euro dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021 e 1.800.000, importo da considerare guardando all’intero periodo di applicazione quadro temporaneo, dal 28 gennaio al 31 dicembre 2021) si deve considerare la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario (decisione C(2021) 7521, paragrafo 95). Questa data, come ricorda la relazione ministeriale al decreto, va individuata, per i crediti di imposta, con riferimento a:

1. presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31 dicembre 2021;

2. approvazione della compensazione.

Le istruzioni al modello di comunicazione riguardante il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del Dl 73/2021 (che, precisa la risposta 153, hanno valenza anche per i crediti di imposta per le locazioni) hanno ulteriormente previsto che quest’ultima data va intesa come quella della maturazione, oppure data della ricevuta che attesta la presa in carico della comunicazione effettuata dal contribuente o ancora come data di presentazione del modello F24.

In presenza di diversi possibili momenti in cui il credito si considera fruito (presentazione della dichiarazione oppure compensazione), sorge naturale l’interrogativo di quale modalità si debba seguire per l’individuazione di quella rilevante. La risposta 153 chiarisce che si tratta di una scelta del contribuente, il quale può, a sua discrezione, spostare la data di fruizione, e dunque ricadere in un plafond più elevato, semplicemente passando dalla compensazione all’inserimento del credito nella dichiarazione dei redditi. Qualora il tax credit sia ceduto in base all’articolo 122 del Dl 34/2020, nel corso del 2020, l’obbligo del cessionario di utilizzarlo entro l’anno di acquisto impedisce di traslarlo alla dichiarazione dei redditi sfruttando con ciò il maggior massimale.

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