Imposte

In farmacia l’esenzione Iva è circoscritta

di Marcello Tarabusi e Giovanni Trombetta

La “farmacia dei servizi”, regolata dall’articolo 11, comma 1 della legge 69/2009 attuata con il decreto legislativo 153/2009 e con i Dm Salute 16 marzo 2010 e 16 dicembre 2010, è un punto universalmente riconosciuto di erogazione di servizi sanitari, che entrerà anche nei livelli essenziali di assistenza (Lea) nella revisione del Dpcm 29 novembre 2001.

Il regime Iva dei servizi è però da sempre fonte di dubbi interpretativi. La risoluzione 60/E/2017 dell’agenzia delle Entrate fa finalmente chiarezza, eliminando la confusione originata da alcune risposte date in passato a interpelli individuali, che erano state rese pubbliche e che affermavano l’obbligo di emettere fattura per i servizi sanitari. Federfarma ha perciò formulato un quesito di consulenza giuridica a cui l’agenzia delle Entrate ha dato una risposta analitica.

La premessa generale è che l’esenzione Iva ex articolo 10, comma 1, n. 18) del Dpr 633/72 , richiede – secondo la giurisprudenza Ue - due requisiti necessari: natura oggettiva della prestazione (diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona) e qualifica soggettiva di chi la rende (soggetti abilitati all’esercizio di professioni sanitarie). Da ciò discende che ogni tipo di servizio previsto dal decreto 153/09 ha un proprio regime Iva:

■quando la farmacia mette a disposizione operatori socio-sanitari, infermieri, fisioterapisti (articolo 1, comma 2, lett. a, n. 4), su richiesta del medico o pediatra, spetta l’esenzione Iva (risoluzione n. 128/E/2011);

■ le prestazioni analitiche di prima istanza di autocontrollo (articolo 1, comma 2, lett. e e Dm 16 dicembre 2010), se eseguite dal paziente in autonomia con gli apparecchi disponibili in farmacia, senza ausilio di un professionista sanitario, non sono esenti per carenza del requisito soggettivo;

■ le prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello, se prescritte da medici o pediatri ed erogati “anche” avvalendosi di personale infermieristico (articolo 3, Dm 16 dicrembre 2010) godono dell’esenzione Iva;

■il servizio Cup (prenotazione, riscossione e ritiro referti) è soggetto a Iva ordinaria.

Quanto all’emissione dello scontrino, questo è consentito dall’articolo 22, comma 1, n. 4 del Dpr 633/72, se il cliente non chiede fattura, per le prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico. La farmacia certamente lo è, anche quando eroga servizi sanitari.

Per queste ragioni la risoluzione 64/E, confermando un’interpretazione già proposta sul Sole 24 Ore (si veda il numero del 31 marzo 2016), ammette, analogamente a quanto previsto per i medicinali, la certificazione anche mediante scontrino parlante con indicazione “esente Iva”: tale modalità certificativa consente infatti, come la fattura, l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 175/14) ai fini della dichiarazione precompilata. Il professionista sanitario che rende la prestazione erogata dalla farmacia deve, invece, emettere fattura nei confronti di quest’ultima.

Anche per i servizi imponibili Iva resi dalla farmacia, come test di autodiagnosi non assistita e noleggi di apparecchiature sanitarie, la detrazione è ammessa in base al semplice scontrino parlante (si vedano le istruzioni al modello 730/2017 a pagina 84).

Agenzia delle Entrate, risoluzione 59/E/2017

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