Professione

Commercialisti, professione e pubblico impiego: le regole per l’incompatibilità

Il Pronto Ordini 184 fa il punto sull’incompatibilità tra professione e pubblico impiego, va comunque ricordato che per l’attuazione del Pnrr sono state introdotte delle deroghe

di Federico Gavioli

Il commercialista iscritto all’Ordine professionale è incompatibile con l’attività di lavoratore dipendente nel pubblico impiego, anche se a tempo determinato; il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili con il pronto ordini 184/2022 ha così risposto all’istanza di un Ordine territoriale chiarendo le regole comportamentali che il commercialista deve seguire se è anche lavoratore dipendente nella pubblica amministrazione.

Il quesito

Con un quesito dell’ottobre scorso un Ordine territoriale ha chiesto al Cndcec se ricorra un’ipotesi di incompatibilità nel caso di un commercialista che venga assunto, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime full time, presso una società interamente partecipata dal ministero dell’Economia e delle finanze.

Le ipotesi di incompatibilità e le temporanee deroghe

Il decreto che ha istituito l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, veicolato nel Dlgs 139/2005, all’articolo 4, comma 3, prevede espressamente che non è consentita l’iscrizione nell'Albo a tutti i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Poiché la società presso cui il commercialista iscritto all’Ordine risulta essere dipendente è qualificabile come società a partecipazione pubblica, si dovrà verificare se il rapporto di lavoro dipendente in questione è regolamentato dalle disposizioni in materia del pubblico impiego.

In tal caso, infatti, l’articolo 53, comma 1, del Dlgs 30 marzo 2001, n. 165, richiamando quanto disposto dall’articolo 60, del Dpr 10 gennaio 1957, n. 3, sancisce espressamente, per i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno (full time), anche determinato, il divieto di cumulo con l’esercizio di attività professionale.

Attenzione però perché attualmente sull’argomento esistono delle deroghe legate al Pnrr; l’articolo 1, del Dl 80/2021, dispone che al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l’attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza per i professionisti assunti a tempo determinato , non è richiesta la cancellazione dall’albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l’eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d’ufficio. Il successivo Dl 36/2022 ha aggiunto la specifica che le amministrazioni pubbliche, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell’esercizio dell’attività del professionista, inseriscano nel contratto di assunzione la sospensione dall’Albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica.

Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale.

Le indicazioni del P.O.

Il Cndcec con il P.O. in commento evidenzia che, nel caso in esame , il commercialista iscritto dovrà essere cancellato d’ufficio dall’Albo e potrà richiedere l’iscrizione nell’elenco speciale istituito presso l’Ordine costituito nel luogo in cui questi ha la residenza anagrafica. Qualora emergesse che il citato rapporto di lavoro a tempo determinato sia disciplinato da norme di diritto privato si dovrà, in ogni caso, verificare che il contratto intercorrente tra l’iscritto e la società non preveda l’esercizio di un’attività professionale come specifica ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento di tale rapporto.

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