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Nuova Marcora, al via la presentazione delle domande

Cooperative pronte all’apertura dello sportello: ogni società potrà presentare una domanda nell’arco di 36 mesi

di Alessandro Sacrestano

Via libera a partire dal 23 aprile alle domande di accesso agli incentivi della Nuova Marcora. Le agevolazioni sono concesse sulla base delle indicazioni contenute nel decreto Mise dello scorso 4 gennaio e nel decreto direttoriale del successivo 31 marzo.

I documenti ministeriali citati prevedono che, da oggi, le società cooperative interessate presentino apposita domanda di agevolazione corredata dai seguenti documenti:

•piano di attività per gli investimenti, oppure per esigenze di liquidità;

•nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a centocinquantamila euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia ai sensi dell’articolo 85 del DLgs n. 159/2011.

Come espressamente riportato sul sito del Mise, la richiesta di finanziamento agevolato e la relativa documentazione andranno presentate alla società finanziaria partecipata dal Ministero dello sviluppo economico, Cfi - Cooperazione Finanza Impresa Scpa esclusivamente attraverso posta elettronica certificata al seguente indirizzo pec: cfi@pec.it.

Ogni società cooperativa potrà presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell’arco di 36 mesi. Ricevute le domande, le agevolazioni saranno assegnate a valle di una procedura valutativa con procedimento a sportello, con i criteri dettati dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 123/1998.

Le società finanziarie valutano la concessione del prestito entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda, periodo nel quale portano a termine positivamente le verifiche previste dal Codice antimafia e dal Regolamento Registro Nazionale Aiuti; sotto osservazione anche la regolarità contributiva della società cooperativa.

Sotto il profilo del merito, le società finanziarie verificano la sostenibilità dell’iniziativa proposta sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato, del piano di attività per gli investimenti e dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta. In particolare, sono elementi discriminanti il costo del programma ammissibile e la funzionalità e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma.

Per gli interventi a sostegno della liquidità, rileva invece l’effettivo fabbisogno finanziarioconnesso alla realizzazione dell’iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attività per esigenze di liquidità.Successivamente a tale ultima verifica, si passerà alla stipula del contratto di finanziamento agevolato entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione da parte del Ministero della disponibilità delle risorse.

Se il finanziamento è concesso per la realizzazione di un programma di investimento da implementarsi ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, le società finanziarie effettuano l’erogazione in più soluzioni in relazione agli stati di avanzamento lavori.

Le erogazioni, esclusa la prima, possono essere concesse in anticipazione per un ammontare massimo pari al 25 per cento del finanziamento, subordinatamente alla dimostrazione dell’effettivo pagamento, mediante esibizione di idonea documentazione, dei titoli di spesa. Gli incentivi sono cumulabili con qualsiasi altra agevolazione, compreso quelle a titolo de minimis, nel rispetto delle condizioni e delle intensità stabilite dalle rispettive norme e regolamentazioni.